ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05025/066

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 608 del 21/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: PEDOTO LUCIANA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 22/03/2012


Stato iter:
22/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 22/03/2012
DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 22/03/2012

PARERE GOVERNO IL 22/03/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 22/03/2012

CONCLUSO IL 22/03/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/5025/66
presentato da
LUCIANA PEDOTO
testo di
giovedì 22 marzo 2012, seduta n.609

La Camera,
premesso che:
l'articolo 11 del provvedimento in esame prevede il potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica con l'apertura di nuove sedi farmaceutiche tramite l'espletamento di un concorso straordinario a cui possono partecipare i farmacisti, cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, iscritti all'albo professionale con non più di 65 anni e non titolari di farmacia, in qualunque condizione professionale si trovino, ovvero titolari di farmacia rurale sussidiata, di farmacia soprannumeraria ovvero titolari di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
il concorso straordinario di svolge solo sulla base dei titoli posseduti dai candidati e, il richiamo all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298 - Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico nella valutazione dei titoli, di fatto penalizza i farmacisti dipendenti del Servizio sanitario nazionale, attribuendo all'attività da loro svolta un punteggio inferiore a quello attribuito ai farmacisti del settore privato;
questa discriminazione nei confronti dei farmacisti delle Aziende sanitarie rispetto ai colleghi operanti nelle farmacie aperte al pubblico e a coloro che sono già titolari di una farmacia o di una parafarmacia risulta ingiusta in quanto vanno riconosciute le numerose attività gestionali e manageriali che i farmacisti delle Aziende sanitarie svolgono presso le farmacie ospedaliere e servizi farmaceutici territoriali dove, oltre ad un costante rapporto con i pazienti nell'ambito della distribuzione diretta (farmaci H, farmaci consegnati alla dimissione dall'Ospedale - primo ciclo terapeutico), gestiscono medicinali di fascia A e C, dispositivi medici, diagnostici, radiofarmaci, farmaci orfani e farmaci innovativi ed ad alto costo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre tutte le misure normative necessarie a far si che nell'espletamento del concorso straordinario e nell'assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche la professionalità dei farmacisti delle aziende sanitarie non sia ingiustamente penalizzata rispetto a tutte le altre categorie di farmacisti ma sia a queste quantomeno equiparata.
9/5025/66.Pedoto.