Legislatura: 16Seduta di annuncio: 608 del 21/03/2012
Primo firmatario: MASTROMAURO MARGHERITA ANGELA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 22/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 22/03/2012 Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 22/03/2012
PARERE GOVERNO IL 22/03/2012
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 22/03/2012
CONCLUSO IL 22/03/2012
La Camera,
premesso che:
l'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 disciplina i contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari, esclusi quelli conclusi con un consumatore finale, imponendo, a pena di nullità, la forma contrattuale scritta ed indicandone il contenuto obbligatorio;
la predetta norma ha l'obiettivo di aumentare la trasparenza e l'efficienza nei rapporti di filiera, eliminare i comportamenti scorretti e speculativi, tutelare maggiormente gli operatori, migliorare la gestione finanziaria dei rapporti;
a tal fine si individuano nuovi strumenti volti a promuovere una maggiore trasparenza dei rapporti all'interno della filiera, l'obbligo della forma scritta per i contratti di cessione di beni agricoli e alimentari, il divieto di comportamenti sleali, la revisione dei termini di pagamento per le cessioni di prodotti;
in tale contesto, il comma 3 reca la individuazione dei termini legali per i pagamenti nelle transazioni commerciali e quantifica il tasso degli interessi dovuti per il ritardato pagamento;
il termine previsto per il versamento del corrispettivo è di trenta giorni nella cessione di prodotti alimentari deteriorabili, e di sessanta giorni per tutti gli altri prodotti e decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura;
la norma, così come concepita, risulta inutilmente complicata laddove differenzia i termini del versamento del corrispettivo tra merci deteriorabili e merci non deteriorabili, mentre è destinata a creare spiacevoli contenziosi laddove prevede che il termine decorra dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura, non vi è infatti certezza del giorno di ricevimento di una fattura che può essere persa nella fase di spedizione o può essere dichiarata tale dal creditore,
impegna il Governo
a rivalutare gli effetti della disposizione di cui all'articolo 62, comma 3, del decreto in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a modificare, già nel primo provvedimento utile, il comma 3 dell'articolo 62 del decreto-legge in esame, prevedendo che il pagamento del corrispettivo debba essere effettuato per le merci deteriorabili e non deteriorabili entro il termine legale di sessanta giorni e che, in entrambi i casi, il termine decorra dall'ultimo giorno del mese di emissione della fattura.
9/5025/65.Mastromauro.