ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05025/005

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 608 del 21/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: TORTOLI ROBERTO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 22/03/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ABRIGNANI IGNAZIO POPOLO DELLA LIBERTA' 22/03/2012
GIRLANDA ROCCO POPOLO DELLA LIBERTA' 22/03/2012


Stato iter:
22/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 22/03/2012
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 22/03/2012

PARERE GOVERNO IL 22/03/2012

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 22/03/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 22/03/2012

CONCLUSO IL 22/03/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/5025/5
presentato da
ROBERTO TORTOLI
testo di
giovedì 22 marzo 2012, seduta n.609

La Camera,
premesso che:
all'articolo 32 del provvedimento in esame è stato introdotto il comma 3-quinquies che prevede che «per le classi di massimo sconto, a parità di condizioni soggettive e oggettive, ciascuna delle compagnie di assicurazione deve praticare identiche offerte»;
la disposizione non è formulata in maniera chiara e quindi potrebbe essere interpretata in modo da comportare interventi non legittimi in materia di libertà di tariffe, violando in tal modo la normativa comunitaria e generando pesanti penalizzazioni per molti assicurati. La norma, infatti, potrebbe determinare un forte aumento dei prezzi per gli assicurati virtuosi residenti nelle aree territoriali meno rischiose per la frequenza dei sinistri, a fronte invece di riduzioni per i residenti in zone ad alto rischio (è chiaro infatti che l'impresa di assicurazioni dovrebbe comunque fare fronte al suo fabbisogno tariffario globale);
in particolare, se non potessero essere più applicate differenze tariffarie in funzione delle zone geografiche di circolazione, alcune province avrebbero forti riduzioni di premi (mediamente Crotone -48 per cento, Taranto -39 per cento, Napoli -38 per cento, Prato -36 per cento, Massa -27 per cento) e altre avrebbero forti incrementi dei premi (mediamente Milano -22 per cento, Vicenza e Perugia +26 per cento, Lodi e Varese +33 per cento, Brescia e Arezzo +40 per cento, Alessandria +59 per cento, Bolzano +68 per cento, Monza +95 per cento);
sul piano giuridico, una disposizione del genere introdurrebbe una forte limitazione alla libertà tariffaria delle imprese, in contrasto con la normativa comunitaria. In particolare, la disposizione in parola violerebbe i principi di cui alla Terza Direttiva Danni che, come sottolineato dalla stessa Commissione Europea ha istituito «la libertà tariffaria e l'abolizione dei controlli preliminari e sistematici sulle tariffe e sui contratti»;
la disposizione potrebbe essere impugnata davanti alla Commissione Europea per violazione del diritto comunitario e potrebbe comportare l'avvio di una procedura di infrazione nei confronti della Repubblica italiana (come, peraltro, già avvenuto in passato in riferimento al decreto-legge n. 70 del 2000 che introduceva disposizioni in materia di tariffe auto - cosiddetto blocco delle tariffe auto - dichiarate poi illegittime dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza del 25 febbraio 2003, n. C59/01;
la disposizione potrebbe essere sottoposta al vaglio dell'Autorità giudiziaria nazionale, per eccepirne in quella sede l'illegittimità ed ottenere la rimessione della questione pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia Europea,

impegna il Governo

a rivalutare gli effetti applicativi della norma citata al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a sopprimerla considerata la confusione applicativa che può determinare, il rischio elevato di contenzioso tra imprese e assicurati e il contrasto con la normativa comunitaria.
9/5025/5.Tortoli, Abrignani, Girlanda.