ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05025/048

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 608 del 21/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: NARDUCCI FRANCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 21/03/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
D'INCECCO VITTORIA PARTITO DEMOCRATICO 21/03/2012


Stato iter:
22/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 22/03/2012
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 22/03/2012

PARERE GOVERNO IL 22/03/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 22/03/2012

CONCLUSO IL 22/03/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/5025/48
presentato da
FRANCO NARDUCCI
testo di
giovedì 22 marzo 2012, seduta n.609

La Camera,
premesso che:
le Facoltà di Farmacia offrono una formazione su ogni aspetto delle attività legate al farmaco e che in tali Facoltà insegnano docenti e svolgono attività di ricerca laureati in Farmacia o titolo equipollente ma anche laureati in altre discipline;
sono previsti in altre Facoltà (come Medicina e Chirurgia, Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Biotecnologie) insegnamenti inerenti il farmaco (come la farmacologia);
gli insegnamenti inerenti il farmaco presso Facoltà diverse da Farmacia vengono attribuiti anche a Professori Ordinari, Professori Associati, Professori Aggregati, Ricercatori di ruolo laureati in Farmacia o titolo equipollente;
nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298 recante il «Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico» al farmacista dipendente del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità si attribuisce un punteggio ai fini della valutazione dell'attività professionale pari a «punti 0,35 per anno per i primi dieci anni; 0,10 per i secondi dieci anni», mentre il farmacista ricercatore universitario, pur svolgendo analoghe attività di ricerca svolte da quello in servizio presso l'ISS, non ha alcun riconoscimento per la sua attività di ricerca, in termini di punteggio, ai fini della valutazione dell'esercizio professionale;
i laureati in Farmacia o titolo equipollente svolgono attività di ricerca legata al farmaco anche in Facoltà diverse da quella di Farmacia;
questi laureati in Farmacia o titolo equipollente svolgono mansioni di didattica e ricerca del tutto analoghi a quelli in ruolo presso le Facoltà di Farmacia;
i laureati in Farmacia o titolo equipollente assunti in ruolo nelle Università, presso qualsiasi Facoltà, se iscritti all'Ordine dei Farmacisti, versano, come tutti, la quota di contributo previdenziale ENPAF (Ente Nazionale Previdenza Assistenza Farmacisti). Inoltre, per effetto della Legge Finanziaria 2007 (articolo 1, comma 485 della Legge 269/2006 a modifica dell'articolo 2, lettera e) della Legge 7 Luglio 1901), sono contribuenti obbligatori ONAOSI (Opera Nazionale per l'Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani) come tutti i Medici Chirurghi e Odontoiatri, i Medici Veterinari ed i Farmacisti iscritti ai rispettivi Ordini Professionali italiani che prestano servizio presso Pubbliche Amministrazioni,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di equiparare, in un futuro provvedimento, ai fini dell'assegnazione del punteggio per la valutazione dell'attività professionale, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298, il ruolo di ricercatore universitario laureato in Farmacia o titolo equipollente a quello di «farmacista dipendente del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità» ed eliminare le differenze di trattamento nell'assegnazione del punteggio ai fini della valutazione dell'esercizio professionale tra docenti e ricercatori Laureati in Farmacia o titolo equipollente di ruolo della Facoltà di Farmacia e tutti gli altri in organico presso altre Facoltà.
9/5025/48.Narducci, D'Incecco.