ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05025/039

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 608 del 21/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: PIONATI FRANCESCO
Gruppo: POPOLO E TERRITORIO (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE)
Data firma: 21/03/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MOFFA SILVANO POPOLO E TERRITORIO (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE) 21/03/2012
CATONE GIAMPIERO POPOLO E TERRITORIO (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE) 21/03/2012
RAZZI ANTONIO POPOLO E TERRITORIO (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE) 21/03/2012
TADDEI VINCENZO POPOLO E TERRITORIO (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE) 21/03/2012
MOTTOLA GIOVANNI CARLO FRANCESCO POPOLO E TERRITORIO (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE) 21/03/2012


Stato iter:
22/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 21/03/2012
Resoconto PIONATI FRANCESCO POPOLO E TERRITORIO (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE)
 
PARERE GOVERNO 22/03/2012
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 21/03/2012

INVITO AL RITIRO IL 22/03/2012

PARERE GOVERNO IL 22/03/2012

RITIRATO IL 22/03/2012

CONCLUSO IL 22/03/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/5025/39
presentato da
FRANCESCO PIONATI
testo di
giovedì 22 marzo 2012, seduta n.609

La Camera,
premesso che:
l'aumento del numero dei Notai rende necessario adottare nel nostro sistema previdenziale idonee misure alfine di mantenere l'equilibrio dei costi e la futura sostenibilità;
per il notaio, il diritto a pensione matura al raggiungimento del limite di età dei 75 anni, previsto dall'articolo 16 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, come integrato dall'articolo 7 della legge 6 agosto 1915 n. 1365;
poiché la quasi totalità dei Notai resta in esercizio fino al limite massimo di età, lo slittamento in avanti di due anni comporterebbe per la Cassa un risparmio notevole, quantificabile per il primo anno (nell'ipotesi consolidata di pensionamento medio di 100-110 notai all'anno) da 8 a 10 milioni di euro e nel secondo anno da 16 a 20 milioni di euro, per stabilizzarsi poi negli anni successivi;
il mancato prolungamento dell'età creerebbe problemi assai gravi per la previdenza notarile, che non si creano invece per tutti gli altri ordini che consentono ai «pensionati» di rimanere in esercizio senza limiti di età, regolando poi con le loro Casse in autonomia la loro posizione;
d'altro canto il limite di 75 anni venne introdotto (precedentemente non era previsto alcun limite come per le altre professioni) in un momento storico in cui la durata della vita media era di molto inferiore a 75 anni;
oggi che la vita si è notevolmente allungata, quel limite non appare più rispondente all'interesse della collettività;
peraltro in tutti i settori - sia pubblici e sia privati - le recenti disposizioni normative hanno già differito o tendono a differire l'età pensionabile e il permanere degli attuali notai in esercizio sino al compimento del 77° anno di età non arrecherebbe alcun danno ai candidati notai, atteso il notevole aumento disposto dalla pianta organica e lo svolgimento accelerato dei concorsi previsto dal decreto-legge in oggetto;
qualora il legislatore spostasse a 77 anni il limite in oggetto, la Cassa nell'ambito della sua autonomia regolamentare e gestionale dovrà intervenire su tutta una serie di altre misure che saranno necessarie per mantenere la sua sostenibilità e che potrebbero essere, tra l'altro: a) blocco, secondo discrezionalità dal Consiglio di Amministrazione, dell'adeguamento delle pensioni all'indice di inflazione; b) blocco dell'adeguamento dell'indennità di cessazione al numero massimo di 40 anni di esercizio (e non all'eventuale maggior numero degli anni di esercizio effettivo) e determinazione di nuovi parametri più riduttivi, come i coefficienti di moltiplicazione (x per il numero degli anni d'esercizio ove, per x e un coefficiente che dovrà essere rideterminato dal Consiglio di Amministrazione). Il tutto con progressione e tenendo conto dei diritti già maturati; c) visitazione della disciplina delle pensioni speciali, in particolare quella relativa alla cessazione dell'esercizio per fatti inerenti all'esercizio della professione che, ove verificatasi prima di dieci anni, dovrebbe parametrate l'ammontare delle pensioni dovute a 10 anni di esercizio e via via di decennio in decennio o altro termine, comunque inferiore a quello attuale che è pari al massimo dei 40 anni; d) prevede, eventualmente, che nel biennio oltre il 75° anno, il notaio che volontariamente ne usufruisca in tutto o in parte, continui a versare i contributi senza corrispondente aumento della liquidazione, che resterebbe parametrata ai massimi attuali;
in considerazione di quanto citato nella presente premessa sarebbe necessario modificare l'articolo 37. della legge n. 1953 del 14 novembre 1926, nel senso di consentire ai notai di cessare l'esercizio delle loro funzioni, con effetto dal giorno in cui compiono il 78° anno di età; in tal caso ai fini previdenziali, i contributi versati durante il periodo di prolungamento nell'esercizio delle funzioni, non dovrebbero essere computati per la determinazione del trattamento pensionistico e per la liquidazione, il cui calcolo resterà ancorato alla data del compimento del 75° anno,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di modificare l'articolo 37 della legge n. 1953 del 14 novembre 1926, nel senso di consentire ai notai di cessare l'esercizio delle loro funzioni, con effetto dal giorno in cui compiono il 78° anno di età; in tal caso ai fini previdenziali, i contributi versati durante il periodo di prolungamento nell'esercizio delle funzioni, non dovrebbero essere computati per la determinazione del trattamento pensionistico e per la liquidazione, il cui calcolo resterà ancorato alla data del compimento del 75° anno.
9/5025/39.Pionati, Moffa, Catone, Razzi, Taddei, Mottola.