ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05025/031

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 608 del 21/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: NICCO ROBERTO ROLANDO
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 21/03/2012


Stato iter:
22/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 21/03/2012
Resoconto NICCO ROBERTO ROLANDO MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
 
PARERE GOVERNO 22/03/2012
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 21/03/2012

INVITO AL RITIRO IL 22/03/2012

PARERE GOVERNO IL 22/03/2012

RITIRATO IL 22/03/2012

CONCLUSO IL 22/03/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/5025/31
presentato da
ROBERTO ROLANDO NICCO
testo di
giovedì 22 marzo 2012, seduta n.609

La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, modifica il decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, istitutivo di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
le nuove sezioni specializzate in materia di impresa, pur conservando integralmente le vecchie competenze in materia di proprietà industriale e intellettuale e rimanendo giudice di riferimento per le class action, sono ora competenti anche per le controversie tra soci e società, per le liti sul trasferimento delle partecipazioni sociali, per le impugnazioni delle delibere e delle decisioni degli organi sociali, per le liti contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo e, non meno importanti, per le decisioni sulle azioni di responsabilità e sui contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, anche di rilevanza comunitaria;
si sarebbe dovuto procedere alla istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa solo successivamente all'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, volta alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, tenendo conto di una più equa distribuzione sul territorio;
a differenza delle altre regioni italiane, per le quali si prevede di creare dei tribunali specializzati per le imprese che abbiano come sede il capoluogo della regione, per il territorio compreso nella regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, tutto le competenze per le controversie di natura economico-societaria sono attribuite alle sezioni specializzate istituite presso il tribunale e la Corte d'appello di Torino, con evidente disparità di trattamento rispetto al resto d'Italia;
l'istituzione delle sezioni non comporta alcun incremento delle dotazioni organiche, non essendo, pertanto, chiaro il motivo per cui la regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, sede di tribunale ordinario, debba essere privata delle nuove sezioni specializzate in loco, con indubbio svantaggio per gli operatori del settore aventi sede nel territorio regionale, per i professionisti incaricati della difesa dei relativi contenziosi, per le pubbliche amministrazioni regionali e, infine, per i cittadini e le imprese obbligati a spostarsi fuori dal territorio regionale al fine di poter esercitare il proprio diritto alla difesa, con ulteriori e ingiustificati aggravi di costi,

impegna il Governo

ad intervenire, all'interno del primo provvedimento utile, al fine di rimuovere l'incomprensibile disparità di trattamento della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste rispetto a tutte le altre regioni italiane, attivando anche ad Aosta, capoluogo di regione, una sezione specializzata in materia di impresa.
9/5025/31.Nicco.