ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05025/003

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 608 del 21/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: SANI LUCA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 21/03/2012


Stato iter:
22/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 22/03/2012
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

INVITO AL RITIRO IL 22/03/2012

PARERE GOVERNO IL 22/03/2012

RITIRATO IL 22/03/2012

CONCLUSO IL 22/03/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/5025/3
presentato da
LUCA SANI
testo di
giovedì 22 marzo 2012, seduta n.609

La Camera,
premesso che:
nel decreto-legge in esame all'articolo 65 sono presenti norme che disciplinano la realizzazione di «Impianti fotovoltaici in ambito agricolo»;
nello specifico l'articolo 65 impedisce agli impianti solari fotovoltaici, con moduli collocati a terra in aree agricole, l'accesso agli incentivi statali previsti dal decreto legislativo n. 28 del 2011 (che aveva ridefinito il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili);
tale norma è stata inserita nel provvedimento in oggetto, nel corso della discussione al Senato, con l'obiettivo, si legge nel dossier redatto dalla Camera dei deputati relativo al disegno di legge, «di evitare la sottrazione di rilevanti aree a vocazione agricola»;
in seguito a tali disposizioni non sarà quindi più possibile per le aziende agricole ottenere incentivi per realizzare impianti di fonti rinnovabili energetiche;
queste disposizioni stanno creando gravi difficoltà economiche in moltissime imprese agricole italiane che avevano già avviato progetti o riconvertito alcune strutture per realizzare tali impianti con la finalità di integrare il reddito tradizionale, soprattutto in un momento di forte crisi che sta caratterizzando anche il settore primario del nostro Paese;
lo sviluppo di impianti di fonti rinnovabili, compatibili con la normativa vigente in tema di salvaguardia del paesaggio e delle ricchezze ambientali e capaci di integrarsi con la vocazione agricola dei territori, ha promosso fino ad oggi la crescita di aziende e occupazione nel settore della green economy e promosso l'utilizzo di fonti energetiche alternative rinnovabili e pulite;
va inoltre aggiunto che il comma 3 del citato articolo 65 introduce una ulteriore norma restrittiva predisponendo che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas debba assicurare, nel rispetto dei principi della normativa dell'Unione europea, la priorità di connessione alla rete elettrica per un solo impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore ai 200 kW per ciascuna azienda agricola;
i contenuti del comma 3, pur non sancendo limitazioni categoriche, possono rappresentare ulteriori ostacoli all'utilizzo degli impianti esistenti, favorendo libere interpretazioni delle norme vigenti da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas con il rischio che «la priorità di connessione alla rete elettrica per un solo impianto di produzione» si possa trasformare possibilità di connettere in rete solo un impianto di produzione,

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di reintrodurre, nel prossimo provvedimento utile, incentivi statali per la realizzazione di impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole regolando l'accesso a tali incentivi con il rispetto di parametri di estensione degli impianti stessi che salvaguardino la vocazione agricola delle aziende interessate;
ad emanare una normativa integrativa che disciplini, nel dettaglio, i contenuti del comma 3 dell'articolo 65 del decreto in esame.
9/5025/3.Sani.