ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05025/025

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 608 del 21/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: FOGLIARDI GIAMPAOLO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 22/03/2012


Stato iter:
22/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 22/03/2012
DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
ILLUSTRAZIONE 22/03/2012
Resoconto FOGLIARDI GIAMPAOLO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 22/03/2012

DISCUSSIONE IL 22/03/2012

ACCOLTO IL 22/03/2012

PARERE GOVERNO IL 22/03/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 22/03/2012

CONCLUSO IL 22/03/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/5025/25
presentato da
GIAMPAOLO FOGLIARDI
testo di
giovedì 22 marzo 2012, seduta n.609

La Camera,
premesso che:
con l'articolo 17, comma 4, lettera a) capoverso 8, lettera b), è stato previsto che gli impianti di distribuzione di carburanti con una superficie minima di 500 mq possano esercitare la rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività di settore;
le norme e le prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività di settore sono finalizzate a tutelare prioritarie esigenze erariali dirette ad assicurare rigidi presidi di controllo sui poli di smistamento e offerta al pubblico, al fine di rafforzare costantemente i presidi preventivi contro il rischio di contrabbando e di rigoroso rispetto delle vigenti limitazioni legate all'offerta per la tutela della salute;
per tali ragioni di prioritario interesse pubblico, che connota l'esercizio delle rivendite di tabacchi, con l'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, è stato previsto l'adozione di uno strumento sistematico di razionalizzazione coordinato con le diverse esigenze prevalenti in materia, attraverso cui fissare regole essenziali ed imprescindibili per la distribuzione e il relativo complesso apparato di controllo, che evidentemente non possono essere taciute nei casi in cui la rivendita sia esercitata da appartenenti a talune categorie di operatori economici, come nel caso di specie;
priorità che debbono necessariamente caratterizzare l'attività delle rivendite di tabacchi dovunque esse siano eserciate e quindi anche nell'ambito della fattispecie prevista ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge in esame;
pertanto, l'apertura della rete distributiva dei tabacchi nelle forme previste ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge n. 1 del 2012 è un obiettivo che, se non vuole rischiare di rimanere paradossalmente frustrato in punto di fatto per l'equivocità o le lacune del tessuto normativo di riferimento, deve necessariamente esplicitare quanto certamente implicito nelle finalità del legislatore, richiamando quelle condizioni minime già oggi prescritte per l'ordinato sviluppo dell'offerta complessiva nel quadro normativo vigente. In mancanza, si rischia davvero di prefigurare uno strumento non in grado di operare concretamente per gli obiettivi assunti, in mancanza delle necessarie precisazioni relativamente alla identificazione delle condizioni minime richieste per lo sviluppo di attività a così sensibile rilevanza erariale e per la tutela della salute;
quindi l'estensione della possibilità di aprire rivendite presso gli impianti di distribuzione di carburante dalle caratteristiche descritte nella disposizione deve intendersi in ogni caso come da realizzarsi in coerenza con il citato intervento di definizione comune e complessiva delle modalità di offerta, attraverso il citato strumento regolamentare, che implica l'esplicitazione della applicazione di regole comuni in materia di controlli preventivi e successivi sul rispetto delle modalità di approvvigionamento, di speciale limitazione dell'offerta (divieto di vendita nei confronti di minori, obbligo di esposizione neutrale, divieto di ogni forma di promozione) e, più in generale, del medesimo apparato di prescrizioni comportamentali richieste dall'amministrazione finanziaria al fine di garantire le peculiari finalità di verifica fiscale del settore;
analogamente, appare necessario il richiamo al titolo normativo in forza del quale potrebbe esercitarsi, nel contesto normativo vigente e non toccato dal presente intervento, l'attività di rivendita per l'intera e indifferenziata categoria di esercizi interessati (come detto, tutti gli impianti di distribuzione di carburante con una superficie minima di 500 mq) la cui attivazione non può richiedersi di essere subordinata a singoli provvedimenti concessori, suscettibili di creare disomogeneità applicative estranee alla volontà del legislatore;
per tali ragioni è necessario intendere che le norme e le prescrizioni tecniche che devono disciplinare l'esercizio della rivendita di tabacchi presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq, secondo la previsione di cui all'articolo 17 del decreto-legge in esame, siano quelle di cui all'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 nonché quelle di cui al regolamento previsto dall'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
precisazione che è doverosa in un contesto in cui si potrebbe strumentalmente ed erroneamente ritenere che la regolamentazione di settore già prevista ai sensi della normativa vigente sia applicabile esclusivamente nei confronti della rete già esistente e disciplinata da fonti diverse del presente decreto-legge;
pertanto il richiamo esplicito ed inequivoco della esatta fonte giuridica che deve disciplinare l'esercizio delle rivendite di tabacchi anche presso i distributori di carburante ai sensi dell'articolo 17 del presente decreto-legge nella quale si iscrive, è necessario per chiarire oltre ogni dubbio che la regolamentazione tecnica del settore cui fare riferimento rimane, anche nel caso di specie, quella ispirata dai criteri generali che presiedono alla disciplina della distribuzione di tabacchi nel nostro ordinamento. Ciò consente di evitare la lettura secondo la quale per i nuovi soggetti ammessi alla distribuzione dei tabacchi (e cioè titolari di impianti di distribuzione carburanti con superficie superiore al limite normativamente riconosciuto), esaurendosi nel presente decreto-legge tutta la disciplina di riferimento, non sarebbe applicabile alcuno dei fondamentali parametri che invece informano il corretto svolgimento della predetta attività per esigenze erariali e di tutela della salute: divieto di pubblicità, restrizioni particolari alla vendita (notturna o nei giorni festivi), divieto di vendita ai minori, esigenze di garanzie adeguate per il controllo di tutta la filiera distributiva del prodotto, al fine di evitare i rischi di frode o di contrabbando;
tale esplicitazione si rende assolutamente necessaria in quanto il presente decreto-legge, come detto, limitandosi ad operare la radicale estensione della rete distributiva con l'identificazione dei caratteri generali dei nuovi soggetti ammessi a tale facoltà di rivendita, non contiene nulla con riferimento al complesso delle garanzie per l'amministrazione contro il rischio di frodi o contrabbando o per la tutela della salute. Pertanto, è evidente che tali regole generali devono essere desunte dall'unica fonte normativa di riferimento, senza la tentazione di reputare i soggetti ammessi alla rivendita di tabacchi in virtù del presente decreto-legge assoggettati esclusivamente alla disciplina che nel medesimo decreto-legge si può rinvenire in argomento, da cui deriverebbe un esiziale colpo alle fondamenti esigenze di interesse pubblico sopra rammentate,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni più adeguato intervento applicativo volto ad assicurare la coerenza nella fase di attuazione dell'articolo 17, comma 4, lettera a) capoverso 8, lettera b), con quella che è l'effettiva volontà di tale disposizione normativa, in maniera da eliminare ogni eventuale possibile dubbio interpretativo circa il fatto che per norme e prescrizioni tecniche che disciplinano l'esercizio delle rivendita di tabacchi anche presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq, debbono esclusivamente intendersi quelle di cui agli articoli 22 e 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, nonché quelle di cui al regolamento previsto dall'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
fermo l'obbligo di attuazione dell'articolo 17, comma 4, lettera a) capoverso 8, lettera b), come sopra individuato, a esplicitare, attraverso apposito intervento da prevedere in un prossimo provvedimento normativo, in modo inequivocabile che le norme e le prescrizioni tecniche che disciplinano l'esercizio delle rivendita di tabacchi anche presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq, sono quelle di cui agli articoli 22 e 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, nonché quelle di cui al regolamento previsto dall'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
9/5025/25.(Testo modificato nel corso della seduta) Fogliardi.