ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05025/021

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 608 del 21/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: GIBIINO VINCENZO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 22/03/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GIRLANDA ROCCO POPOLO DELLA LIBERTA' 22/03/2012


Stato iter:
22/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 22/03/2012
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 22/03/2012

ACCOLTO IL 22/03/2012

PARERE GOVERNO IL 22/03/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 22/03/2012

CONCLUSO IL 22/03/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/5025/21
presentato da
VINCENZO GIBIINO
testo di
giovedì 22 marzo 2012, seduta n.609

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ed. «Salva Italia», ha anticipato l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) al 2012 e, contemporaneamente, ha ripristinato la tassazione dell'abitazione principale; contrariamente a quanto previsto dal dettato normativo in materia di imposta comunale sugli immobili, con le norme sull'IMU saranno soggetti all'imposta anche gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli istituti autonomi per le case popolari (IACP);
rispetto all'ICI infatti, gli alloggi popolari godevano dell'esenzione dal pagamento dell'imposta, mentre in base alle norme sull'IMU saranno equiparati alle seconde case e soggetti ad un'aliquota dello 0,76 per cento; detta aliquota potrà essere modificata dai singoli Comuni entro un margine di 0,3 punti percentuali, in aumento o in diminuzione;
tuttavia, l'agevolazione fiscale prevista in regime ICI rappresentava per gli enti gestori dell'edilizia pubblica un fattore essenziale, che ha permesso a tali enti di proseguire l'attività di gestione degli alloggi pur in assenza di qualsivoglia finanziamento ed in costanza di canoni locativi al di sotto della soglia di remunerazione dell'immobile e dei costi fissi; al contrario, la soggezione di queste abitazioni alla tassazione in materia di imposta municipale propria comporterà per gli enti gestori un esborso stimato in oltre 150 milioni di euro, cifra, quest'ultima, calcolata sui circa 750 mila alloggi popolari che gli ex IACP gestiscono in tutta Italia;
ne conseguirà, ineluttabilmente, una riduzione sostanziale della capacità di gestione e manutenzione degli alloggi, a fronte di una crisi del settore dell'edilizia residenziale pubblica che ha già determinato una riduzione del 37 per cento della propria capacità produttiva;
con l'applicazione dell'IMU come prevista dal vigente dettato normativo, infatti, gli enti in oggetto, che gestiscono alloggi destinati alle fasce più deboli della nostra popolazione e dispongono allo stato attuale di risorse esigue, si troverebbero in una situazione di grave difficoltà economica, che si tradurrebbe nella impossibilità di eseguire la pur minima manutenzione straordinaria sugli immobili in parola, rendendo le abitazioni non più sicure e decorose;
il parere sul decreto-legge n. 201 del 2011 espresso dalla VIII Commissione della Camera dei Deputati e l'ordine del giorno a firma Gibiino, accolto dal Governo, impegnava, tra l'altro, l'Esecutivo a prevedere l'esenzione dall'IMU per gli ex IACP ma, allo stato attuale, non risulta che sia stato assunto alcun provvedimento in tal senso;
dalla situazione attuale emergono solo due prospettive: il dissesto totale degli enti di cui in oggetto o un aumento dei canoni che rischia di mettere in seria difficoltà gli inquilini di questa categoria di immobili,

impegna il Governo

a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, modifiche alla legislazione vigente, tali da conferire e confermare un valore sociale agli alloggi popolari e agli Enti che li gestiscono, prevedendo, alla luce di quanto descritto, l'esenzione dell'IMU per gli ex Istituti Autonomi Case popolari (comunque denominati o per gli enti gestori), già esenti dall'Ici, ovvero che si applichi anche agli immobili di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, vale a dire alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, l'estensione della detrazione di duecento euro per abitazione e l'aliquota dell'0,4 per cento, con possibilità di ulteriore riduzione, prevista dall'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.
9/5025/21.(Testo modificato nel corso della seduta) Gibiino, Girlanda.