Legislatura: 16Seduta di annuncio: 608 del 21/03/2012
Primo firmatario: PATARINO CARMINE SANTO
Gruppo: FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Data firma: 22/03/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma DI BIAGIO ALDO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO 22/03/2012 RAISI ENZO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO 22/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione DICHIARAZIONE GOVERNO 22/03/2012 Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO) INTERVENTO PARLAMENTARE 22/03/2012 Resoconto DI BIAGIO ALDO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO Resoconto RAISI ENZO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO INTERVENTO GOVERNO 22/03/2012 Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO) PARERE GOVERNO 22/03/2012 Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
DISCUSSIONE IL 22/03/2012
PARERE RIMESSO ALL'ASSEMBLEA IL 22/03/2012
PARERE GOVERNO IL 22/03/2012
RESPINTO IL 22/03/2012
CONCLUSO IL 22/03/2012
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca all'articolo 5-bis norme atte a garantire il finanziamento dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato e prevede l'obbligo di versamento del contributo, per le società di capitale con ricavi superiori a 50 milioni di euro, dello 0,08 per mille del fatturato, a decorrere dall'anno 2013;
il comma 380 dell'articolo 2, della legge n. 481/95, «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità» stabilisce che all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas si provveda mediante contributo a carico dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, entro il limite massimo dell'uno per mille dei ricavi risultanti dai relativi bilanci approvati e riferiti all'esercizio immediatamente precedente e che l'Autorità può stabilire modalità e termini della predetta contribuzione con la procedura disciplinata dal comma 65, dell'articolo 1, della legge n. 266 del 2005);
nel sistema previsto per il finanziamento delle altre Autorità di regolazione e controllo del mercato i ricavi assoggettati al contributo sono costituiti per quanto riguarda l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas dalle componenti positive di reddito, afferenti le attività indicate all'articolo 2 dell'allegato A alla delibera 143/07 (voce A - Valore della Produzione) desumibili dal conto economico del bilancio relative alla gestione ordinaria e accessoria dell'impresa ed in particolare i ricavi desumibili dalla voce A1 «Ricavi delle vendite e delle prestazioni» e dalla voce A5 «Altri ricavi e proventi» del conto economico risultanti dall'ultimo bilancio approvato, escludendo dalla base imponibile del contributo le poste che non si riferiscono alle attività di cui al citato articolo 2; e per quanto riguarda l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni la delibera n. 599/10/CONS recante «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2011», pubblicata sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 1 del 3 gennaio 2011 - Serie generale n. 1 e nel Bollettino dell'Autorità, fissa la percentuale di calcolo della contribuzione nell'1,8 per mille dei ricavi iscritti nell'ultimo bilancio approvato prima della adozione della delibera stessa, o altra scrittura contabile equivalente;
il contributo disposto dall'articolo 5-bis del provvedimento in esame se calcolato sul fatturato rischia, ove non venga precisato che si tratta di fatturato netto o di ricavi al netto delle imposte, di essere calcolato anche sull'IVA e sulle imposte evidenziate in fattura,
impegna il Governo
a adottare ulteriori norme volte ad equiparare il meccanismo di calcolo del contributo di cui all'articolo 5-bis del provvedimento in esame ai parametri di calcolo già in vigore per le altre Autorità di controllo e regolazione del mercato.
9/5025/201.Patarino, Di Biagio, Raisi.