ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05025/189

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 608 del 21/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: CICCANTI AMEDEO
Gruppo: UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
Data firma: 22/03/2012


Stato iter:
22/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
DICHIARAZIONE GOVERNO 22/03/2012
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 22/03/2012
Resoconto CICCANTI AMEDEO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
 
INTERVENTO GOVERNO 22/03/2012
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
PARERE GOVERNO 22/03/2012
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 22/03/2012

NON ACCOLTO IL 22/03/2012

PARERE GOVERNO IL 22/03/2012

RESPINTO IL 22/03/2012

CONCLUSO IL 22/03/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/5025/189
presentato da
AMEDEO CICCANTI
testo di
giovedì 22 marzo 2012, seduta n.609

La Camera,
premesso che:
con l'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cosiddetto decreto salva Italia), è stata inserita una importante previsione per favorire il grado di patrimonializzazione dei confidi, prevedendo anche la partecipazione al patrimonio dei confidi di imprese non finanziarie di grandi dimensioni e di enti pubblici e privati a condizione che le piccole e medie imprese ed i professionisti soci dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea;
tale previsione è stata tuttavia limitata ai confidi intermediari finanziari e alle banche di garanzia collettiva dei fidi di cui ai commi 29 e 32 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
l'evoluzione del settore della garanzia fidi ha dimostrato che nell'ultimo triennio, in una fase di crisi economica e finanziaria, il supporto all'accesso al credito delle piccole e medie imprese è stato garantito in modo rilevante non solo dai confidi vigilati dalla Banca d'Italia (i cosiddetti confidi 107), ma anche dai confidi ordinari (i cosiddetti confidi 106),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte ad estendere anche ai confidi ordinari le norme previste dall'articolo 39, comma 7, del decreto-legge cosiddetto «salva Italia» relative alla patrimonializzazione dei confidi vigilati dalla Banca d'Italia.
9/5025/189.Ciccanti.