ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05025/182

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 608 del 21/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: D'IPPOLITO VITALE IDA
Gruppo: UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
Data firma: 22/03/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MORONI CHIARA FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO 22/03/2012


Stato iter:
22/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 22/03/2012
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 22/03/2012
Resoconto D'IPPOLITO VITALE IDA UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
 
INTERVENTO GOVERNO 22/03/2012
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 22/03/2012

PARERE GOVERNO IL 22/03/2012

DISCUSSIONE IL 22/03/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 22/03/2012

CONCLUSO IL 22/03/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/5025/182
presentato da
IDA D'IPPOLITO VITALE
testo di
giovedì 22 marzo 2012, seduta n.609

La Camera,
premesso che:
l'articolo 11 del decreto-legge in esame conferisce alle regioni e alle province autonome la facoltà di bandire il concorso straordinario per soli titoli, entro sessanta giorni dall'invio dei dati comunali, per il conferimento delle nuove sedi o di quelle vacanti, dalla cui assegnazione sono esclusi i comuni, e di concludere il concorso e l'assegnazione delle sedi farmaceutiche entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto-legge;
per agevolare l'accesso di giovani farmacisti alla titolarità delle farmacie, al concorso straordinario sono ammessi esclusivamente i farmacisti, cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, iscritti all'albo professionale non titolari di farmacia, titolari di farmacia rurale sussidiata, titolari di farmacia soprannumeraria, titolari di esercizio negli esercizi commerciali definiti parafarmacie ovvero corner dei centri commerciali;
altre condizioni per l'accesso al concorso straordinario riguardano il divieto per il candidato di concorrere in più di due regioni o province autonome e il limite di età inferiore a 65 anni alla data di scadenza del termine per la partecipazione al concorso prevista dal bando;
sono valutati, altresì, titoli preferenziali, l'età dei candidati e la scelta di forme associative di gestione della farmacia;
nello specifico, il comma 7 dell'articolo 11 precisa che ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche i farmacisti interessati, di età non superiore ai 40 anni (condizione non prevista nel decreto-legge originario), hanno la possibilità di sommare i titoli posseduti, per la titolarità delle gestioni associate delle farmacie; l'agevolazione è tuttavia condizionata al mantenimento della gestione su base paritaria, per dieci anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità;
rispetto al testo originario del decreto-legge, è stata eliminata la norma di espletare il concorso per titoli ed esami, prevedendo la facoltà di bandirlo per soli titoli, ed è stata data solo ai farmacisti di età non superiore ai 40 anni la possibilità di associarsi sommando i loro titoli e quindi i punteggi per partecipare al concorso;
tali disposizioni lederebbero i diritti costituzionali che rivendicano pari opportunità per tutti i cittadini italiani,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ulteriori iniziative normative volte a modificare la normativa ripristinando il concorso per titoli ed esami, o comunque estendendo a tutti i farmacisti, e non solo a quelli di età inferiore ai 40 anni, la possibilità di concorrere alla gestione associata.
9/5025/182.D'Ippolito Vitale, Moroni.