ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05025/170

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 608 del 21/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: RUBINATO SIMONETTA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 22/03/2012


Stato iter:
22/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 21/03/2012
Resoconto RUBINATO SIMONETTA PARTITO DEMOCRATICO
 
INTERVENTO GOVERNO 22/03/2012
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
PARERE GOVERNO 22/03/2012
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 21/03/2012

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 22/03/2012

DISCUSSIONE IL 22/03/2012

ACCOLTO IL 22/03/2012

PARERE GOVERNO IL 22/03/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 22/03/2012

CONCLUSO IL 22/03/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/5025/170
presentato da
SIMONETTA RUBINATO
testo di
giovedì 22 marzo 2012, seduta n.609

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge stabilisce delle nuove norme per disincentivare le frodi sui risarcimenti da sinistri stradali, frodi che, oltre a danneggiare le compagnie assicurative, determinano una maggiorazioni dei costi che ha come diretta conseguenza l'aumento dei premi, da sempre additati come i più elevati in tutta Europa, a carico degli assicurati onesti; opportunamente è stato in particolare previsto all'articolo 33 comma 1-bis l'aumento di pena per il reato di cui all'articolo 642 c.p. (frode assicurativa), da uno a cinque anni, oltre che l'introduzione di analoga sanzione penale per la falsa perizia tecnica;
a rafforzare l'intento repressivo della piaga delle frodi assicurative è sicuramente orientato anche l'articolo 30 del decreto-legge, laddove responsabilizza le compagnie assicurative imponendo loro particolare attenzione e metodo nell'esercizio dell'attività di antifrode, dato che viene previsto che ciascuna impresa di assicurazione è tenuta a trasmettere all'ISVAP, con cadenza annuale, a pena di sanzioni, una relazione contenente informazioni dettagliate circa il numero dei sinistri per i quali si è ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, il numero delle querele o denunce presentate all'autorità giudiziaria, l'esito dei conseguenti procedimenti penali, nonché in ordine alle misure organizzative interne adottate o promosse per contrastare le frodi;
a fronte di tale ratio palesemente volta a contrastare le frodi assicurative, non si può non evidenziare tuttavia l'incongruità di una parte della disciplina contenuta nel provvedimento in oggetto, che non tiene in debito conto il contesto reale in cui opera l'attività di antifrode. Si tratta dell'articolo 32, comma 2-bis che, al quarto periodo, prevede che se l'impresa, all'esito degli approfondimenti condotti, non formula offerta di risarcimento poiché ritiene di presentare una querela, deve informarne contestualmente l'assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento; in tal caso il termine per la presentazione della querela, di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del termine di trenta giorni entro il quale l'impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive;
chiunque abbia esperienza in pratiche di antifrode (o comunque più in generale nella disciplina penale) sa bene che rassicurato-danneggiato (o colui che comunque denuncia il sinistro fraudolento) è solitamente proprio colui che sarà assoggettato ad indagini penali a seguito di querela e spesso imputato. Poiché la frode assicurativa è sempre reato procedibile a querela ex articolo 642 c.p., stando al dettato normativo dell'articolo 32 in esame la compagnia truffata dovrebbe «contestualmente» rivelare al soggetto sottoposto ad indagini l'esistenza del procedimento penale;
la prescrizione normativa in oggetto appare, ad avviso della presentatrice, pertanto palesemente assurda sotto questo primo profilo, dato che avvisare il possibile reo dell'indagine a suo carico determina chiaramente, in primis, il rischio di compromettere la sicurezza dell'indagine e la proficua attività da parte degli inquirenti; inoltre la disposizione in commento viola la legge processuale penale (329 del codice di procedura penale) dato che informare il possibile indagato del fatto che è stato querelato vuol dire non solo compromettere le indagini, ma pone un serio conflitto con l'obbligo di segretezza che grava sul procedimento penale incardinato a seguito di querela; in pratica, la norma produce l'effetto di sottrae all'autorità inquirente, il Pubblico Ministero nella fattispecie, il potere di preservare le indagini da comunicazioni ingiustificate o illecite, generando una ingiustificata difformità di trattamento rispetto ad ogni altro reato denunciato, che non sia di antifrode;
sotto un secondo profilo la disposizione appare inoltre illogica laddove stabilisce il breve termine di 30 giorni, dalla informativa finale ai danneggiato, da cui decorre il termine per la proposizione di querela da parte della compagnia assicuratrice. La giurisprudenza ha tuttavia chiarito che il termine per la querela decorre in generale dalla effettiva conoscenza del fatto da parte della persona offesa, anche in relazione alla qualifica del reato e alla individuazione del responsabile. Ciò significa che non basta il mero sospetto e che talvolta possono rendersi necessarie verifiche ed accertamenti, per non commettere errori o investire inutilmente le Procure di querele che poi si rivelano infondate. Pertanto, il predetto breve termine appare poco giustificabile e sperequato, non tenendo conto della realtà che solitamente caratterizza l'attività di antifrode, in cui la scoperta del fatto delittuoso sovente passa attraverso l'esame anche di decine o centinaia di posizioni, previe indagine tecniche, mediche e di investigazione privata. Basti qualche esempio: nel maggio 2011 la procura di Treviso, dopo 3 anni di indagini (su querela di varie compagnie, a loro volta impegnate in indagini private), ha proceduto all'arresto di 24 persone e ne ha denunciato altre 400 a margine di una maxifrode assicurativa su sinistri stradali che ha riguardato circa 500 incidenti; nel febbraio 2012 la Procura di Caserta ha operato 28 arresti in relazione a frodi assicurative su decine di incidenti stradali; sempre nel maggio 2011 anche la Procura di Frosinone conta 24 arresti ed oltre 140 indagati per frodi assicurative. Questi casi danno l'idea della mole di lavoro investigativo che spesso si rende necessaria per poter accertare i falsi e le truffe, non sempre agevoli da individuare nell'immediatezza dettata dalla norma censurata, che appare dettata da una sorta di «fretta» liquidatoria, comprensibile nelle sue finalità, ma controproducente nell'efficacia antifrode. Appare infatti evidente che il testo della norma concede troppo poco tempo alle compagnie assicurative per poter avviare indagini che possono risultare molto complesse, mentre se si vuole che le compagnie assicurative svolgano effettivamente attività di antifrode, attività che è svolta da personale specializzato e non dai liquidatori, occorre non porre incongrui paletti alla loro attività, quali un termine così esiguo da creare numerose problematiche procedurali come pure contrasti interpretativi, col rischio che la querela sia considerata tardiva e il lavoro svolto dalle autorità inquirenti vanificato;
il testo, come modificato al Senato, dell'articolo 32, terzo comma, lettera a), novella l'articolo 148 del codice delle assicurazioni private stabilendo che, per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve - tra l'altro - recare l'indicazione dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili «per non meno di due giorni non festivi» per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Ma prevedere solo «due» giorni non festivi (contro i cinque previsti dal testo del decreto-legge) per l'ispezione del veicolo rende difficoltoso l'adempimento di un simile compito. L'esperienza dell'attività antifrode insegna infatti come - proprio con riferimento ai danni materiali - la necessità di una rapida (per non dire pressoché automatica) liquidazione, anche attraverso l'indennizzo indiretto, abbia agevolato le truffe assicurative. Pertanto, pur dovendosi prevenire ogni intento dilatorio, pare opportuno evitare di cadere nell'eccesso opposto e quindi prevedere un più congruo termine per consentire una esatta verifica del danno materiale, stante anche la sanzione penale che ora grava sui periti assicurativi (v. articolo 33, comma 2-bis), che devono almeno avere la possibilità di adempiere all'incarico ricevuto entro un termine non quasi impossibile da rispettare;
è fortemente apprezzata, proprio da quanti da anni sono impegnati ad accertare e combattere le frodi assicurative, la volontà di rafforzare gli strumenti per l'attività antifrode, ma occorre che il legislatore dia spazio e modo di intervenire con ragionevole professionalità, tempestività ed efficacia evitando che tale impegno sia compromesso da previsioni normative poco aderenti alla realtà ed alle reali esigenze di chi opera nel settore,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi dell'articolo 32, comma 2-bis, sotto i profili richiamati in premessa, al fine di valutare l'opportunità di modificarlo con una successiva iniziativa legislativa, nel senso di eliminare la comunicazione da parte dell'assicuratore della presentazione della querela all'assicurato danneggiato, il quale potrà essere comunque destinatario della sola comunicazione di mancato indennizzo, al fine di non pregiudicare il buon esito delle indagini, nonché anche per la presentazione della querela per la frode, di confermare l'orientamento consolidato della Cassazione per ogni altro reato, ovvero il decorso dei 90 giorni per la querela dalla conoscenza del fatto reato;
a stabilire infine al terzo comma dell'articolo 32, lettera a), un più congruo termine per l'ispezione diretta del veicolo da parte del perito incaricato dalla compagnia nel caso di sinistri con soli danni a cose, ripristinando almeno il termine di cinque giorni previsto nel testo originario del decreto-legge.
9/5025/170.(Testo modificato nel corso della seduta) Rubinato.