ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05025/166

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 608 del 21/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: PROIETTI COSIMI FRANCESCO
Gruppo: FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Data firma: 22/03/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DI BIAGIO ALDO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO 22/03/2012


Stato iter:
22/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 22/03/2012
DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 22/03/2012

PARERE GOVERNO IL 22/03/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 22/03/2012

CONCLUSO IL 22/03/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/5025/166
presentato da
FRANCESCO PROIETTI COSIMI
testo di
giovedì 22 marzo 2012, seduta n.609

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca misure di regolazione indipendente in materia di trasporti, anche prevedendo l'introduzione di una specifica Autorità di regolazione, con funzioni di monitoraggio e operatività a garanzia della concorrenza e del contenimento dei costi, per fornire la necessaria tutela degli utenti e delle imprese;
l'opera dell'Autorità si svolge anche in relazione al mercato dei servizi pubblici non di linea legati alla mobilità dei passeggeri, sia in ambito nazionale che in ambito locale e urbano;
è opportuno ricordare che tali servizi di trasporto pubblico non di linea coinvolgono, analogamente al servizio taxi con autovettura già menzionato nel provvedimento in esame, anche altri servizi, come disposto della legge n. 21 del 1992, e in particolare: il servizio di taxi con motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale, nonché il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
il mancato riferimento esplicito alla legge n. 21 del 1992, che definisce in maniera chiara l'applicabilità del titolo di servizi di trasporto pubblico non di linea, potrebbe favorire un'interpretazione parziale delle misure introdotte, che danneggerebbero considerevolmente gli utenti e la categoria già menzionata, introducendo inevitabili distorsioni di mercato,

impegna il Governo

a valutare l'ipotesi di consentire - attraverso specifiche disposizioni normative - che l'azione dell'Autorità - di cui in premessa - sia riferita a tutti i servizi del trasporto pubblico non di linea, come indicati dall'articolo 1, comma 2 della legge 15 gennaio 1992 n. 21,
9/5025/166.Proietti Cosimi, Di Biagio.