ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05025/164

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 608 del 21/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: DI VIRGILIO DOMENICO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 22/03/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BARANI LUCIO POPOLO DELLA LIBERTA' 22/03/2012
PALUMBO GIUSEPPE POPOLO DELLA LIBERTA' 22/03/2012
GIRLANDA ROCCO POPOLO DELLA LIBERTA' 22/03/2012
DE LUCA FRANCESCO POPOLO DELLA LIBERTA' 22/03/2012
DE NICHILO RIZZOLI MELANIA POPOLO DELLA LIBERTA' 22/03/2012


Stato iter:
22/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 22/03/2012
DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 22/03/2012

ACCOLTO IL 22/03/2012

PARERE GOVERNO IL 22/03/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 22/03/2012

CONCLUSO IL 22/03/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/5025/164
presentato da
DOMENICO DI VIRGILIO
testo di
giovedì 22 marzo 2012, seduta n.609

La Camera,
considerato che:
il comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 prevede l'obbligo della copertura assicurativa per i professionisti; tale obbligo è riconfermato dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge in esame;
le disposizioni in titolo non contengono altra specificazione salvo che «Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;
da tempo le associazioni mediche di maggior rilievo sul piano nazionale segnalano la crescita esponenziale dei premi relativi alle polizze RCT medici ed in particolare:
1) le Compagnie evitano di assicurare professionisti già «sinistrati», cioè oggetto di semplici richieste di risarcimento, indifferenti al fatto che le denuncie possono concludersi in un nulla di fatto sotto il profilo penale o non dar luogo ad un risarcimento in sede civile;
2) laddove il Medico riceva una disdetta per sinistro, da parte di una Compagnia, altro assicuratore assumerà il rischio ben raramente e solo a fronte di premi elevatissimi;
3) determinate specializzazioni a rischio (es. ginecologi, chirurghi plastici, medici estetici ed anestesisti) sono assicurate con clausola RD (riservato direzione) per evitare che l'Intermediario (Agente) possa assumere indiscriminatamente un numero indeterminato di Clienti anche in assenza di sinistri.
4) la continua ascesa dei premi che sta portando all'insostenibilità dei costi delle polizze a carico dei medici. Paradossale la situazione dei ginecologi, se si considera che l'Italia è uno dei Paesi con i più bassi rischi alla nascita, per i quali le polizze possono arrivare a 14.000 euro l'anno;
5) le polizza RCT Medici contengono la clausola «claims made» (letteralmente «a richiesta fatta»), tramite la quale la datazione del sinistro rilevante ai fini dell'articolo 1917, comma 1 del codice civile, è fatta coincidere con la richiesta di risarcimento del danno avanzata dal terzo e non più, dunque, col comportamento del danneggiante-assicurato generativo della responsabilità; a fronte del vantaggio sotto il profilo dei costi di polizza, il rischio è quello di vedersi recapitare la richiesta di risarcimento in un'epoca in cui non si gode più della copertura assicurativa;
a fronte dell'esplosione dei costi assicurativi diverse Regioni, Piemonte, Toscana e da poco, anche la Liguria) stanno provvedendo ad auto assicurarsi; l'idea è quella di non stipulare polizze e rimborsare i danni, una volta verificati, pescando direttamente nei propri bilanci; nel 2009 la Toscana spendeva 45 milioni di euro per polizze; nel 2010 ha rimborsato da sola il 50 per cento dei danni da errori medici spendendo 5 milioni; tale evidenza depone a sfavore della capacità delle Compagnie assicurative di contenere i costi tramite un'adeguata vigilanza;
è in corso di discussione, in prima lettura, presso la commissione Sanità del Senato della Repubblica l'atto n. 6 concernente la responsabilità professionale del personale sanitario; l'ultima seduta risale al novembre 2011 e il provvedimento non appare in grado di essere approvato dalle Camere entro l'agosto del 2012, data entro la quale l'assicurazione professionale diverrà obbligatoria,

impegna il Governo:

a favorire le forme di auto copertura dei danni da «malasanità» verificatisi nell'ambito delle proprie strutture sanitarie, introdotte da talune regioni, in forza degli evidenti risultati ottenuti con questa metodologia rispetto alla tradizionale copertura assicurativa;
per quel che riguarda l'obbligo di copertura assicurativa dei medici previsto dalla lettera e) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, a valutare l'introduzione di nuove disposizioni volte a garantire:
a) l'obbligatorietà da parte delle Compagnie di assicurazione di assicurare i professionisti che lo richiedano, secondo il modello e con le modalità dell'RCA Auto, introducendo eventualmente una formula simile a quella del «bonus-malus»;
b) a prevedere che la polizza assicurativa del professionista possa essere disdetta solo quando il sinistro sia stato effettivamente individuato come tale nelle sedi appropriate;
c) prevedere la piena attuazione del principio di negoziazione del modello di polizza assicurativa RCT Medici, previsto dal citato articolo 3 del decreto n.138 del 2011, mediante la costituzione di un apposito tavolo di negoziazione presso il Ministero della salute, e favorendo altresì l'adozione di un regime convenzionale generale e di condizioni particolari per le diverse branche della medicina.
9/5025/164.(Testo modificato nel corso della seduta) Di Virgilio, Barani, Palumbo, Girlanda, De Luca, De Nichilo Rizzoli.