ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05025/160

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 608 del 21/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: EVANGELISTI FABIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 22/03/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BARBATO FRANCESCO ITALIA DEI VALORI 22/03/2012
PALADINI GIOVANNI ITALIA DEI VALORI 22/03/2012


Stato iter:
22/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 21/03/2012
Resoconto EVANGELISTI FABIO ITALIA DEI VALORI
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 22/03/2012
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
PARERE GOVERNO 22/03/2012
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 21/03/2012

DISCUSSIONE IL 22/03/2012

NON ACCOLTO IL 22/03/2012

PARERE GOVERNO IL 22/03/2012

RESPINTO IL 22/03/2012

CONCLUSO IL 22/03/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/5025/160
presentato da
FABIO EVANGELISTI
testo di
giovedì 22 marzo 2012, seduta n.609

La Camera,
premesso che:
la norma introdotta con l'articolo 91-bis (Norme sull'esenzione dell'imposta commerciale sugli immobili degli enti non commerciali) del provvedimento al nostro esame, risulta del tutto estranea alla materia del decreto-legge, ad avviso dei presentatori, in spregio alle recenti ammonizioni del Presidente della Repubblica;
il 23 febbraio scorso, infatti, il Presidente della Repubblica ha inviato una ulteriore lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri in cui ha sottolineato «la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza, al fine di non esporre disposizioni a rischio di annullamento da parte della Corte Costituzionale per ragioni esclusivamente procedimentali»;
questa norma, peraltro, rischia di non risolvere (secondo due autori come Andrea Carinci e Thomas Tassani) il problema del contenzioso con l'UE in merito al divieto comunitario di aiuti di Stato;
si prevede che, per poter godere della agevolazione, l'attività sociale svolta nell'immobile debba essere esercitata necessariamente «con modalità non commerciali». La formula non è delle più felici, anche per la sua originalità: sarebbe stato più corretto parlare di «attività non commerciale», che è invece espressione ampiamente usata nella disciplina positiva e oramai conosciuta all'esperienza applicativa;
il riferimento alle «modalità» evoca l'idea che occorrerà considerare l'attività svolta in concreto. Ma se così è, si tratta allora di una cautela del tutto superflua, perché già da tempo la giurisprudenza ritiene che la commercialità di un ente vada verificata in termini sostanziali e non solo formali;
dovrebbe comunque restare fermo che la non commercialità andrà verificata sulla base dei criteri che giurisprudenza e dottrina hanno elaborato in questi anni e che si possono riassumere in due test di «non commercialità». L'attività è non commerciale quando: a) non è diretta alla produzione o circolazione di beni o servizi; b) oppure quando è svolta con criteri di gestione tali da non coprire, con i corrispettivi, i costi di gestione;
ad esempio: una casa di cura per anziani, condotta da un'associazione religiosa, è sicuramente commerciale per il primo test: offre un servizio in un mercato concorrenziale (dei servizi assistenziali) in modo abituale e organizzato. Se, tuttavia, le rette fatte pagare agli ospiti non sono in grado, in concreto, di coprire i costi di gestione, l'attività sarà non commerciale, perché mancante del requisito dell'economicità. In questo senso, il fatto che il pareggio di bilancio sia raggiunto grazie alla beneficenza oppure a contributi pubblici a fondo perduto, fa si che l'attività sia non commerciale. Come tale, quindi, certamente agevolabile;
applicando questi principi, ne deriva che dovrebbero essere agevolabili con la nuova modifica solo quelle attività che: a) sono al di fuori di un circuito concorrenziale di impresa (per esempio, organizzazione di gruppi di preghiera; di corsi gratuiti di teatro per portatori di handicap; di dormitori per senza tetto); b) pur offrendo beni o servizi sul mercato, si finanziano con metodi in gran parte erogativi (come donazioni o contributi pubblici);
ci si può chiedere se la novella legislativa sia in grado di superare i problemi di compatibilità comunitaria del sistema italiano per le agevolazioni agli enti ecclesiastici e agli enti non commerciali;
lo stesso presidente del Consiglio ha avvalorato una lettura della nuova norma italiana che, oltre a non trovare conferma nella lettera della stessa, di fatto minaccia di contraddire le finalità con cui è stata introdotta. Intervenendo, infatti, in Commissione industria del Senato, il 27 febbraio scorso, e parlando delle scuole gestite da enti non commerciali, il Presidente Monti ha affermato che l'agevolazione Imu dovrebbe essere riconosciuta quando vi sia una valutazione di equivalenza del servizio svolto a quello pubblico, il servizio sia aperto a tutti i cittadini alle medesime condizioni, gli eventuali avanzi di gestione siano investiti nella attività didattica;
nessuno di questi tre requisiti risulta essere in alcun modo rilevante per ricostruire la natura non commerciale di una attività e di un ente: non i primi due, in quanto estranei a una logica di concorrenza e perfettamente compatibili con attività di mercato; non l'ultimo, dal momento che l'impiego dell'utile all'interno della medesima attività, non esclude in alcun modo la lucratività della medesima. Tali requisiti acquistano valore ai fini della applicazione del regime agevolativo onlus alle «scuole paritarie», ma questo è un profilo differente da quello della modifica normativa in tema di agevolazione Imu;
se in questo modo si è voluto anticipare come in concreto la nuova previsione andrà applicata, è forte il timore che, nonostante la lettera della norma, rimarrà una situazione di contrasto con i dettati comunitari. Con l'aggravante che l'incompatibilità si verrà a determinare sul piano dell'interpretazione e applicazione della norma, non più, come prima, in quella del dato testuale: a un livello, quindi, più opaco e meno tracciabile;
infine, rimangono ancora insoluti due problemi, nel mirino degli organi comunitari e non interessati dalla riforma in commento: a) da una parte, non è stata toccata la previsione dell'articolo 149 Tuir (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986), che presume che gli enti ecclesiastici siano sempre enti non commerciali, a prescindere da ogni verifica circa l'attività effettivamente svolta, come invece si richiede per la generalità degli enti non commerciali. Questo aspetto influisce in parte sul godimento della agevolazione Imu (lo status di ente non commerciale è un presupposto per il benefìcio), ma ha effetti per i trattamenti di favore nelle altre imposte; b) dall'altra, rimane la problematica del regime agevolativo onlus che, per come è attualmente strutturato, consente agevolazioni fiscali molto rilevanti anche ad attività del tutto commerciali svolte nel settore sociale (che sono completamente esentate dal pagamento delle imposte sui redditi);
pur comprendendo che si tratta di un intervento in una materia complessa e delicata, non si può non rilevare come la nuova disciplina solleva troppi dubbi rendendo ancora lunga la strada da intraprendere per portare il mondo del non profit italiano nell'alveo della piena compatibilità comunitaria,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative normative al fine di:
definire «le modalità non commerciali» di cui al citato articolo 91-bis in maniera compatibile con la normativa europea al riguardo, ed, in particolare, definirle tali solo se non sono dirette alla produzione o circolazione di beni e servizi oppure se sono svolte con criteri di gestione tali da non coprire, con i corrispettivi, 1 costi di gestione;
adottare gli stessi criteri che determinano la perdita della qualifica di ente non commerciale previsti dall'articolo 149 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, anche per gli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili.
9/5025/160.Evangelisti, Barbato, Paladini.