ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05025/155

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 608 del 21/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: MURA SILVANA
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 22/03/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BARBATO FRANCESCO ITALIA DEI VALORI 22/03/2012
PALADINI GIOVANNI ITALIA DEI VALORI 22/03/2012


Stato iter:
22/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
DICHIARAZIONE GOVERNO 22/03/2012
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
PARERE GOVERNO 22/03/2012
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 22/03/2012

NON ACCOLTO IL 22/03/2012

PARERE GOVERNO IL 22/03/2012

RESPINTO IL 22/03/2012

CONCLUSO IL 22/03/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/5025/155
presentato da
SILVANA MURA
testo di
giovedì 22 marzo 2012, seduta n.609

La Camera,
premesso che:
i commi da 8 a 13 dell'articolo 35 dispongono la sospensione, dalla data di entrata in vigore del testo in esame e fino al 31 dicembre 2014, del vigente regime di tesoreria unica cosiddetto «misto», introdotto per regioni, enti locali, enti del comparto sanitario ed università - in base al quale gli enti sono tenuti a versare in tesoreria unica soltanto le entrate provenienti dal bilancio dello Stato e non anche le entrate «proprie» - per ripristinare l'applicazione dell'ordinario regime di tesoreria unica, di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, riassoggettandovi anche i Dipartimenti universitari;
in base al predetto articolo 1 tutte 1e entrate dei predetti enti devono essere versate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato - le entrate proprie in contabilità speciale fruttifera e le altre entrate in contabilità speciale infruttifera;
la disciplina introdotta prevede altresì che il 50 per cento delle liquidità degli enti, depositate presso il sistema bancario, debbano essere versate entro il 29 febbraio 2012 sulle contabilità speciali fruttifere della tesoreria statale, ed il restante 50 per cento entro il 16 aprile 2012;
il sistema delineato dal provvedimento in esame, concernente il ritorno al vecchio sistema di tesoreria unica, ha l'effetto di escludere gli enti locali dalla disponibilità diretta delle proprie risorse depositate presso il sistema bancario: il tesoriere di ciascun ente potrà e dovrà soltanto curare pagamenti e riscossioni, senza poter gestire la liquidità dell'ente, secondo le disposizioni e le decisioni di quest'ultimo;
si tratta di una gravissima limitazione dell'autonomia delle Regioni e degli Enti Locali, in palese contrasto con gli articoli 118 e 119 della Costituzione vigente;
con riguardo all'articolo 118 Cost., si compromettono sensibilmente i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, in quanto le finzioni sono costituzionalmente attribuite ai comuni salvo che, per assicurare il principio unitario, siano conferite agli enti «superiori», con riferimento all'area spaziale di riferimento;
con riferimento, invece, all'articolo 119, comma 1, Cost., le violazioni apparirebbero ancor più palesi, preso atto che secondo il dettato costituzionale «I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa». autonomia di entrata e di spesa severamente compromessa dall'autorità statuale, ente sovraordinato nel conferimento della gestione della tesoreria unica;
medesima violazione si rileva anche con riguardo all'articolo 119, comma 2, della Costituzione, in cui assumono rilevanza costituzionale, le «risorse autonome», degli enti locali, per finanziare integralmente (ai sensi del successivo comma 4) le funzioni pubbliche attribuite agli enti decentrati, senza che sia prevista alcuna distinzione tra esse;
oltre ai citati profili di compromessa compatibilità costituzionale del provvedimento in esame è di tutta evidenza («annientamento» del percorso federalista, attuativo della Legge n. 42 del 2009 che - lungi dall'inibire l'utilizzo di risorse da parte degli enti locali estendendo impropriamente un meccanismo improntato su un sistema di finanza locale non più corrispondente all'assetto istituzionale attuale - avrebbe dovuto prevedere una coerente individuazione delle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;
l'abbandono del sistema di tesoreria «misto» comporta una serie di effetti negativi ed irragionevoli sulla autonomia potestativa ed organizzativa degli enti interessati: in particolare, vengono compromesse la maggiore disponibilità di cassa data dalla sommatoria di tutti i saldi dei singoli conti aperti presso l'istituto cassiere, la autonomia nella gestione delle giacenze di cassa, la possibilità di massimizzare il rendimento delle stesse e l'immediatezza del controllo dell'obiettivo di fabbisogno; viene altresì meno il coinvolgimento di tutte le strutture nella programmazione del fabbisogno periodico commesso alle diverse attività gestite e viene disincentivato lo sviluppo e lo studio di soluzioni innovative per la gestione dei flussi finanziari, con l'effetto di perdita di conoscenza complessiva di tutto il sistema delle risultanze di cassa e conseguente impossibilità di ottenere rendimenti maggiori, investendo le proprie risorse finanziarie, con l'ovvia e necessaria attenzione ai rischi degli investimenti finanziari;
la cancellazione del sistema di tesoreria «misto», come hanno già rilevato alcuni osservatori della materia, preclude agli enti locali una autonomia nel gestire le proprie risorse finanziarie, autonomia dalla quale, se gestita in modo oculato e professionale, può derivare anche un incremento delle entrate, con particolare riferimento alle cosiddette entrate proprie;
tutto ciò configura in concretissimi termini una minore capacità di programmazione delle risorse proprie degli enti in questione - ridotto controllo delle risorse liquide disponibili, impossibilità di attuare una autonoma politica di monitoraggio e controllo delle risorse e, in definitiva, in una irragionevole preclusione alla possibilità di autofinanziamento - ed in un vero e proprio «commissariamento» degli enti con finalità di controllo non previste dall'ordinamento costituzionale e contrarie al principio di responsabilità nella gestione della cosa pubblica, senza peraltro che sia compensato finanziariamente l'imprevisto venir meno di una ulteriore entrata ed il rischio di dover rinegoziare i contratti di affidamento della tesoreria medesima;
risultano altresì penalizzati enti che dispongono di maggior liquidità rispetto alle immediate necessità, così da non poter più investire con meccanismi più convenienti rispetto a quanto previsto dalla contabilità fruttifera presso la tesoreria provinciale dello Stato o dal contratto con il proprio tesoriere,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte ad anticipare il termine di scadenza del nuovo sistema di tesoreria unica;
a valutare l'opportunità di adottare i provvedimenti di competenza utili ad impedire che sulle somme depositate dagli enti territoriali presso la tesoreria unica si determinino penalizzazioni in ordine alla remunerazione degli interessi attivi delle risorse ivi allocate;
a valutare l'opportunità di procedere, nel breve termine, alla definizione di nuove e più stabili regole inerenti al patto di stabilità interno, al contempo provvedendo all'attenuazione dei vincoli.
9/5025/155.Mura, Barbato, Paladini.