ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05025/154

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 608 del 21/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: DI PIETRO ANTONIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 22/03/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BARBATO FRANCESCO ITALIA DEI VALORI 22/03/2012
PALADINI GIOVANNI ITALIA DEI VALORI 22/03/2012


Stato iter:
22/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 22/03/2012
DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 22/03/2012

ACCOLTO IL 22/03/2012

PARERE GOVERNO IL 22/03/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 22/03/2012

CONCLUSO IL 22/03/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/5025/154
presentato da
ANTONIO DI PIETRO
testo di
giovedì 22 marzo 2012, seduta n.609

La Camera,
premesso che:
a ridosso della cerimonia di chiusura delle celebrazioni del 150o anniversario dell'Unità d'Italia ed in occasione dell'approvazione - se pur privata di un'approfondita discussione - del provvedimento in titolo, teso alla «liberalizzazione» di ambiti, settori e materie che ne necessitano al fine di esplicare appieno le loro potenzialità di crescita e sviluppo, con particolare ricaduta sui cittadini, segnale positivo di riconoscimento verso le radici, la cultura e le tradizioni di tutti i comuni risulta essere la «liberalizzazione», disciplinata, del luogo di nascita, da definirsi quale «luogo elettivo»;
obiettivo della suddetta «liberalizzazione» - a tale stregua, infatti, è possibile richiamarsi per l'introduzione del «luogo elettivo di nascita» - è quello di rimettere ai genitori la scelta del luogo di nascita dei propri figli, al posto della obbligatoria coincidenza di esso con il comune ove sia avvenuto il parto, offrendo loro la possibilità di stabilire, di comune accordo, che comune di nascita del figlio o della figlia sia quello nel quale sono residenti entrambi o quello dove solo uno di essi è residente, nel caso risiedano in due comuni diversi; parimenti, nel caso di un solo genitore che rende il riconoscimento di filiazione, la scelta del luogo elettivo di nascita potrà essere quella del suo proprio comune di residenza ove diverso da quello in cui sia avvenuta la nascita;
l'introduzione del luogo elettivo di nascita assume un significato particolare nel nostro Paese che conta ben 8.094 comuni, ciascuno dei quali è importante che sia valorizzato anche attraverso la continuità e la crescita del numero dei nati in ciascuno di essi; in forza del «luogo elettivo di nascita» potranno vantare nuovi nati anche quei comuni ove mancano un ospedale o una clinica dotati di sale parto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel quadro dell'ordinamento dello stato civile esistente, di adottare, per quanto di sua competenza, i provvedimenti necessari all'introduzione del «luogo elettivo di nascita».
9/5025/154.(Testo modificato nel corso della seduta) Di Pietro, Barbato, Paladini.