ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05025/148

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 608 del 21/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: BORGHESI ANTONIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 22/03/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BARBATO FRANCESCO ITALIA DEI VALORI 22/03/2012
MESSINA IGNAZIO ITALIA DEI VALORI 22/03/2012
PALADINI GIOVANNI ITALIA DEI VALORI 22/03/2012


Stato iter:
22/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 22/03/2012
DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 22/03/2012

PARERE GOVERNO IL 22/03/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 22/03/2012

CONCLUSO IL 22/03/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/5025/148
presentato da
ANTONIO BORGHESI
testo di
giovedì 22 marzo 2012, seduta n.609

La Camera,
premesso che:
il Capo VI del provvedimento al nostro esame è specificatamente dedicato ai Servizi bancari ed assicurativi;
gli articoli di tale Capo intervengono a largo raggio sull'attività degli istituti di credito in merito, ad esempio, alla gratuità delle spese di apertura e di gestione dei conti correnti dei pensionati con trattamenti fino a 1.500 euro (articolo 27), alla nullità delle clausole nei contratti bancari che prevedono commissioni (articolo 27-bis), alla cancellazione delle ipoteche perenti (articolo 27-ter), agli organi delle fondazioni bancarie (articolo 27-quater), al termine per la surrogazione nei contratti di finanziamento (articolo 27-quinquies);
tali misure non sembrano sufficienti a rendere trasparenti e facilmente paragonabili per l'utenza degli istituti di credito, al fine di promuovere la concorrenza tra le banche stesse, le condizioni complessive per l'accensione di un prestito bancario;
la normativa introdotta nel 2003 sulla trasparenza bancaria con la delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) 4 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2003, ha contribuito a migliorare le relazioni tra le banche e gli intermediari finanziari e i clienti, la trasparenza bancaria nel suo complesso e la sensibilità dell'opinione pubblica verso il tema dei costi dei servizi bancari;
la prassi applicativa ha però evidenziato alcuni limiti della disciplina, facendo emergere che l'informazione resa da parte delle banche e degli intermediari finanziari, anche qualora sia in linea con la normativa di trasparenza, è spesso considerata non chiara, poco comprensibile e non sempre alla portata di tutte le fasce dell'utenza;
vi è difficoltà nel comprendere 1e caratteristiche dei prodotti e dei servizi acquistati. Spesso la sola trasparenza non è riuscita a garantire relazioni contrattuali leali e, in particolare, a evitare che il contratto stabilisse, per alcuni servizi, costi che il cliente non aveva percepito nella fase precontrattuale;
la Banca d'Italia ha rilevato le aree di criticità attraverso (esame degli esposti e degli esiti delle verifiche presso le banche e gli intermediari finanziari dal 2003 a oggi;
da un documento di lavoro pubblicato dalla Commissione europea, nel quadro di valutazione del mercato dei consumi 2008, emerge che le banche italiane sono di gran lunga le più care d'Europa e si collocano al di sotto della media quanto a trasparenza;
oltre ad avere il primato dei costi, l'Italia, secondo la citata ricerca comunitaria, ha anche il punteggio più basso quanto a semplicità: per oltre il 90 per cento delle banche facenti parte dello studio è stato necessario un ulteriore contatto, al fine di chiedere dettagli e chiarimenti rispetto alle informazioni fornite dai siti web. Un'indagine del 2008 dell'Eurobarometro, inoltre, ha rilevato che il 42 per cento dei consumatori italiani ha difficoltà nel confrontare le diverse offerte di conto corrente, la seconda percentuale più alta nell'Unione europea;
il 29 luglio 2009, con un provvedimento a firma del direttore generale Fabrizio Saccomanni, la Banca d'Italia ha emanato nuove istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e i clienti (provvedimento 29 luglio 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre 2009);
le finalità che l'Istituto di vigilanza persegue sono comuni a quelle della disciplina previgente, ovvero fare sì che alla clientela siano fornite tutte le informazioni possibili dettagliate in modo da consentire la comparazione tra le offerte delle varie banche e dei diversi intermediari finanziari e la scelta di quelli più convenienti;
si deve comunque garantire una maggiore trasparenza ed una maggiore chiarezza per assicurare ai clienti un'informazione precisa sul costo totale del credito, al fine di ridurre l'evidente asimmetria informativa tra banca e cliente e creare una reale competizione tra le banche,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative al fine di introdurre misure più incisive in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra le banche ed i loro clienti, prevedendo meccanismi che indichino con chiarezza gli oneri complessivi a carico del cliente in maniera tale da garantire allo stesso l'immediata percezione del costo del finanziamento, offrendogli quindi un ulteriore elemento di scelta tra i diversi intermediari.
9/5025/148.Borghesi, Barbato, Messina, Paladini.