ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05025/013

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 608 del 21/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: FAENZI MONICA
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 21/03/2012


Stato iter:
22/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 22/03/2012
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

PARERE RIMESSO ALL'ASSEMBLEA IL 22/03/2012

PARERE GOVERNO IL 22/03/2012

APPROVATO IL 22/03/2012

CONCLUSO IL 22/03/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/5025/13
presentato da
MONICA FAENZI
testo di
giovedì 22 marzo 2012, seduta n.609

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame contiene disposizioni indirizzate alla promozione per la ripresa economica del Paese, attraverso la rimozione di quegli ostacoli che caratterizzano storicamente il sistema sociale ed economico italiano e che si sostanziano in norme protezionistiche o, comunque, di ostacolo allo sviluppo delle iniziative imprenditoriali;
in tale prospettiva il decreto-legge intende rivedere il quadro normativo, eliminando gli ostacoli ingiustificati all'accesso al mercato, ampliando le opportunità di lavoro e rafforzando le prospettive di mobilità e di promozione sociale;
l'articolo 62 prevede in particolare che i contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari, esclusi quelli conclusi con il consumatore finale, devono essere formulati per iscritto e devono contenere, a pena di nullità, rilevabile d'ufficio dal giudice, alcuni elementi relativi alla durata, quantità, caratteristiche del prodotto, prezzo, modalità di consegna, modalità di pagamento e che devono essere, altresì, informati a princìpi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti;
numerosi operatori della filiera agroalimentare segnalano l'esigenza di stabilire che l'obbligo di forma scritta negli accordi che non prevedono anche l'erogazione di servizi accessori sia validamente assolto con la sottoscrizione dei documenti di accompagnamento, che prevedono l'indicazione del prezzo e della quantità del prodotto ceduto, e che nei contratti previsti dal suesposto articolo 62, che indicano anche l'erogazione di servizi accessori, l'obbligo di forma scritta, a pena di nullità, con l'indicazione della durata, la quantità, le caratteristiche dei servizi, dei corrispettivi e le modalità di esecuzione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione, al fine di valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a rivedere la disposizione di cui all'articolo 62 del provvedimento in esame, ed esposta in premessa, al fine di una migliore trasparenza, nei contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari, affinché l'obbligo di forma scritta negli accordi che non prevedono anche l'erogazione di servizi accessori, sia validamente assolto con la sottoscrizione dei documenti di accompagnamento, che prevedono l'indicazione del prezzo e della quantità del prodotto ceduto, nonché a prevedere che soltanto nei contratti previsti dal medesimo articolo 62 del decreto, che indicano anche l'erogazione di servizi accessori, sia stabilito l'obbligo di forma scritta, a pena di nullità, con l'indicazione della durata, la quantità, le caratteristiche dei servizi, dei corrispettivi e le modalità di esecuzione.
9/5025/13.Faenzi, Girlanda.