ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05025/012

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 608 del 21/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: STRADELLA FRANCO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 21/03/2012


Stato iter:
22/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 22/03/2012
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

INVITO AL RITIRO IL 22/03/2012

PARERE GOVERNO IL 22/03/2012

RITIRATO IL 22/03/2012

CONCLUSO IL 22/03/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/5025/12
presentato da
FRANCO STRADELLA
testo di
giovedì 22 marzo 2012, seduta n.609

La Camera,
premesso che:
l'articolo 57 del decreto-legge in esame, con la riscrittura dell'articolo 10, comma 1 numeri 8 ed 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, è intervenuto sul regime IVA delle cessioni e locazioni di abitazioni, introducendo il meccanismo dell'IVA su opzione per le sole operazioni aventi ad oggetto alloggi sociali o abitazioni rientranti in piani di edilizia convenzionata;
resta ferma l'esenzione da IVA per tutte le altre locazioni abitative (ivi comprese quelle riguardanti le abitazioni costruite per la vendita), nonché per le cessioni di abitazioni effettuate dalle imprese costruttrici o ristrutturatrici oltre 5 anni dai termine dei lavori;
le citate modifiche non hanno quindi risolto le forti criticità che l'attuale disciplina IVA delle suddette operazioni arreca alle imprese operanti nel settore delle costruzioni, fortemente incise dal perdurante stato di crisi del mercato;
seppur il Governo aveva espresso l'intenzione di risolvere tali problematiche nello schema di decreto varato il 20 gennaio 2012, il testo definitivo del decreto-legge in esame ha circoscritto l'opzione per l'assoggettamento ad IVA alle soie operazioni relative al social housing, definite dalla stessa relazione tecnica «fenomeno ancora relativamente contenuto», tanto da stimarne gli effetti sul gettito come «trascurabili», come del resto l'impatto in termini di sviluppo dell'economia generale del Paese, il cui «motore» in un momento di crisi come quello attuale non può essere rintracciato nei «limitati» programmi di sociale hausing;
per le imprese di costruzioni, l'effettuazione di operazioni esenti da IVA (temporanea locazione delle abitazioni costruite e cessione delle stesse dopo i 5 anni dall'ultimazione dei lavori) comporta sia la necessità di procedere alla rettifica della detrazione IVA inizialmente operata in sede di costruzione dei medesimi fabbricati, sia l'incidenza sul generale diritto alla detrazione, nel periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento esente (cosiddetto «pro-rata generale»);
non appare risolutivo il riconoscimento operato dal decreto-legge in esame, della possibilità di separare contabilmente e fiscalmente le operazioni di cessione di abitazioni esenti da quelle imponibili ad IVA (già riconosciuta alle operazioni di locazione), meccanismo che incrementa gli oneri amministrativi e gestionali delle imprese, e non assicura il rispetto del principio di «neutralità dell'IVA», sancito a livello europeo;
al fine di incentivare la ripresa delle attività, è necessario, invece, liberare risorse in capo alle imprese, favorendo lo smobilizzo dell'invenduto ed il conseguente autofinanziamento di nuovi cantieri, con effetti positivi anche sui settori collegati alle costruzioni e sull'occupazione;
occorre, pertanto, modificare la norma contenuta nel decreto-legge in esame estendendo l'opzione per l'imponibilità ad IVA alle locazioni di abitazioni costruite per la vendita ed alle cessioni di abitazioni effettuate dalle imprese costruttrici o ristrutturatrici delle stesse, oltre 5 anni dall'ultimazione dei lavori;
l'estensione dell'opzione è pienamente conforme alla direttiva IVA comunitaria (direttiva 2006/112/CE), che riconosce la possibilità ai soggetti passivi di optare per l'imposizione per tutte le cessioni di fabbricati (abitativi o meno - articolo 137 paragrafo 1, lettera b), della citata direttiva) e qualsiasi tipologia di fabbricato (articolo 135, paragrafo 2, ultimo periodo e articolo 137, paragrafo 1, lettera d), della medesima direttiva), come del resto già riconosciuto dallo stesso decreto-legge in esame per ciò che concerne gli alloggi sociali e le abitazioni rientranti nei piani di edilizia convenzionata;
una modifica normativa in tal senso sarebbe in grado di autofinanziarsi già con le maggiori entrate garantite all'Erario, in termini di imposte dirette e di IVA, derivanti dall'effettuazione di tali operazioni, oggi rese «antieconomiche» dal vigente regime di esenzione, a cui si aggiunge l'effetto «moltiplicatore» riferito all'avvio di nuovi investimenti;
per quanto riguarda le locazioni, l'Ipotetica perdita di gettito derivante dalla maggior IVA detraibile per effetto della modifica, verrebbe ampiamente compensata dal maggiori introiti derivanti dal passaggio dal registro (2 per cento) all'IVA (10 per cento) sui canoni da locazione e dalle imposte sul reddito da locazione in capo alle imprese (IRES al 27,5 per cento + IRAP al 3,9 per cento);
allo stesso modo, per quanto riguarda le cessioni, l'eventuale mancato gettito per lo Stato sarebbe più che compensato dall'aumento di entrate, generato dall'anticipo delle compravendite (considerate l'IVA applicata sulle operazioni e le imposte dirette dovute sull'utile prodotto), a cui si aggiunge una ricaduta positiva sul sistema economico ed un aumento dei livelli occupazionali, conseguenti ai nuovi cantieri attivati dalle risorse resesi disponibili dal realizzo degli immobili invenduti,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative normative volte ad estendere l'assoggettamento ad IVA su opzione, così come ammesso dalla Direttiva europea 2006/112/CE e recentemente introdotto, per gli alloggi sociali, dal decreto-legge in esame, alla locazione di fabbricati residenziali ed alla cessione degli stessi, effettuata oltre cinque anni dall'ultimazione dei lavori di costruzione o di recupero incisivo.
9/5025/12.Stradella.