ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05025/111

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 608 del 21/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: TOGNI RENATO WALTER
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 22/03/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ALESSANDRI ANGELO LEGA NORD PADANIA 22/03/2012
LANZARIN MANUELA LEGA NORD PADANIA 22/03/2012
DUSSIN GUIDO LEGA NORD PADANIA 22/03/2012
GIDONI FRANCO LEGA NORD PADANIA 22/03/2012
CAPARINI DAVIDE LEGA NORD PADANIA 22/03/2012
RAINIERI FABIO LEGA NORD PADANIA 22/03/2012
BITONCI MASSIMO LEGA NORD PADANIA 22/03/2012
MOLTENI LAURA LEGA NORD PADANIA 22/03/2012


Stato iter:
22/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO PARLAMENTARE 22/03/2012
Resoconto TOGNI RENATO WALTER LEGA NORD PADANIA
 
INTERVENTO GOVERNO 22/03/2012
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
PARERE GOVERNO 22/03/2012
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 22/03/2012

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 22/03/2012

PARERE GOVERNO IL 22/03/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 22/03/2012

CONCLUSO IL 22/03/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/5025/111
presentato da
RENATO WALTER TOGNI
testo di
giovedì 22 marzo 2012, seduta n.609

La Camera,
premesso che:
i rifiuti, se correttamente gestiti ed avviati a riciclo, soprattutto in questi momenti di grande crisi economica e finanziaria, rappresentano anche un'importante risorsa economica, soprattutto per un Paese come l'Italia povero di materie prime;
l'attività di gestione rifiuti esercitata nell'ambito delle prescritte norme sulle tutela dell'ambiente e della salute e con il possesso delle occorrenti autorizzazioni e controlli pubblici, rappresenta un'attività economica che deve svolgersi in regime di concorrenza, come segnalato più volte dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (dapprima con la segnalazione AS080 del 28 novembre 1996, poi con la fondamentale indagine conoscitiva sulle problematiche relative alla produzione e alla gestione dei rifiuti, infine con la segnalazione AS500 del 19 febbraio 2009);
la normativa italiana in tema di rifiuti di imballaggi prevede fin dal 1997 la possibilità di avviare gestioni autonome alternative al monopolio del consorzio CONAI (articolo 38 del decreto legislativo n. 22 del 1997 ora omologato e sostituito dall'articolo 221 del decreto legislativo n. 152 del 2006);
la possibilità di gestioni alternative al sistema dominante è stata altresì riconosciuta positivamente e raccomandata anche dalla Commissione europea quale fattore idoneo ad avviare virtuose dinamiche concorrenziali a beneficio dei consumatori; si veda in proposito la XXXI relazione sulla concorrenza della Commissione del 2001 ove: «In linea generale, la Commissione cerca di agire nell'interesse dei consumatori. L'obiettivo della Commissione è di garantire che i nuovi mercati creati in questo settore siano aperti alla concorrenza e di mantenere un elevato livello di tutela dell'ambiente. Al tempo stesso, i servizi sono prestati al miglior prezzo possibile. Nel 2001 la Commissione ha adottato diverse decisioni formali e trasmesso lettere amministrative in cui ha indicato i principi fondamentali di concorrenza che tali sistemi devono rispettare;
tali pronunciamenti possono essere riassunti come segue: a) scelta per le imprese: la Commissione ritiene che le imprese tenute a recuperare e riciclare rifiuti dovrebbero poter scegliere tra diversi sistemi o altre soluzioni conformi. L'obiettivo è di garantire loro la libertà di non stipulare contratti con il sistema dominante o di farlo solo per una quota parziale dei loro imballaggi. Tenendo conto della fortissima posizione di mercato dei sistemi già esistenti, per promuovere la concorrenza è di somma importanza garantire un accesso illimitato al mercato ai prestatori di servizi alternativi. Lo scopo è anche di favorire lo sviluppo di nuovi tipi di attività nel settore del recupero degli imballaggi e quindi di eliminare gli ostacoli all'autogestione e ad altre soluzioni individuali conformi. La Commissione non accetta quindi comportamenti di mercato abusivi, volti a consolidare la posizione dominante dell'operatore esistente»;
risulta che numerose imprese abbiano cercato di ottenere l'autorizzazione ad operare in autonomia ma senza alcun risultato soprattutto perché la norma in questione (articolo 221 del decreto legislativo n. 152 del 2006) prevede disposizioni particolari altamente disincentivanti (si veda ancora la segnalazione AS500 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e la relazione del Senato del 20 ottobre 2010, sullo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2008/98/CE, in particolare «osservazioni nn. 3, 4 e 5»);
anche l'attuale Governo Monti, nelle prime bozze del decreto sulle liberalizzazioni, aveva correttamente formulato una specifica disposizione che apriva concretamente al mercato ed alla concorrenza il sistema di gestione dei rifiuti di imballaggio;
purtroppo tale prima previsione è poi scomparsa dal testo del decreto-legge n. 1/2012 nel testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Al suo posto è stata inserita una disposizione che di fatto fa rimanere alterato l'attuale regime. Il testo del decreto-legge n. 1 attualmente in vigore, infatti, all'articolo 26 prevede una pseudo e poco utile riscrittura dell'articolo 221, comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 152/2006, aggiungendovi una specificazione su come gli operatori autonomi potrebbero organizzarsi per gestire i propri rifiuti di imballaggio, ossia «anche in forma collettiva» nell'ambito della prevista possibilità di potersi «organizzare autonomamente». Si tratta di una aggiunta pleonastica in quanto già nel testo previgente non è escluso che gli operatori possano associarsi;
il vero punto su cui incidere, era, in realtà, la parola «propri», che rappresenta il vero limite ed ostacolo che impedisce l'esplicarsi della concorrenza nella gestione dei rifiuti di imballaggio;
purtroppo, durante l'esame del decreto-legge n. 1, presso il Senato della Repubblica, il testo di cui trattiamo è stato ulteriormente peggiorato in quanto si è inserito l'obbligo (almeno così è sembrato di comprendere dalle dichiarazioni del Governo) secondo cui le già ristrette attività di gestione autonome dei rifiuti di imballaggio, devono essere svolte dagli eventuali altri operatori tassativamente su tutto il territorio nazionale: una prescrizione senza alcuna logica di efficienza e di concorrenza, anzi assolutamente e assurdamente vincolistica;
in sostanza, soprattutto attualmente, in Italia un diritto riconosciuto a livello comunitario non può materialmente essere esercitato e ciò a scapito della concorrenza tra le imprese e con pregiudizio riflesso sui consumatori;
per porre un minimo rimedio a questa evidente mancata liberalizzazione dei sistemi di gestione autonoma (alternativi all'adesione ai consorzi «di filiera») dei rifiuti di imballaggio, si potrebbe utilmente ricorrere ai pareri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che in questo caso andrebbero richiesti su tale settore almeno una volta all'anno e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dovrebbe a sua volta tramutarli in prescrizioni vincolanti e dissuasive nei confronti degli eventuali destinatari in caso il loro operato fosse capace di creare divieti e restrizioni alle attività concorrenziali nella gestione dei rifiuti di imballaggio;
infatti, l'articolo 1 del DL n. 1/2012, ai fini della liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese, prevede procedure simili a quella sopraesposta con il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato,

impegna il Governo

in attuazione dell'articolo 1 del decreto legge n. 1 del 2012 e dell'articolo 221, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, allo scopo di favorire la concorrenza nel settore della gestione dei rifiuti di imballaggi, a richiedere verifiche annuali da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sul funzionamento dei sistemi in atto e sulla persistenza di profili critici che impediscono, condizionano, alterano o ritardano o l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici, ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici esistenti, e, in caso di riscontro positivo di tali profili critici, a prevedere che il competente Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotti immediatamente i necessari provvedimenti di competenza volti a rimuoverli.
9/5025/111.Togni, Alessandri, Lanzarin, Dussin, Gidoni, Caparini, Rainieri, Bitonci, Laura Molteni.