ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05025/010

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 608 del 21/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: BURTONE GIOVANNI MARIO SALVINO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 22/03/2012


Stato iter:
22/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 22/03/2012
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 22/03/2012

ACCOLTO IL 22/03/2012

PARERE GOVERNO IL 22/03/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 22/03/2012

CONCLUSO IL 22/03/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/5025/10
presentato da
GIOVANNI MARIO SALVINO BURTONE
testo di
giovedì 22 marzo 2012, seduta n.609

La Camera,
premesso che:
in merito al comma 17 dell'articolo 11 suscita molta preoccupazione la possibile declinazione della norma soprattutto in alcuni casi di farmacie piccole rurali;
l'interpretazione della norma che appare prevalente sembra essere quella che impedisce al direttore socio di società di farmacisti di cui all'articolo 7 della legge n. 362 del 1991 e al direttore sostituto del titolare nei casi tassativamente previsti dall'articolo 11 della legge n. 475 del 1968 di mantenere la direzione della farmacia dopo il conseguimento dell'età pensionabile;
i commi 3 e 4 dell'articolo 7 della legge n. 362 del 1991 disciplinano la direzione della farmacia gestita in forma societaria e la sostituzione temporanea del direttore della predetta farmacia nei casi previsti dall'articolo 11 della legge n. 175 del 1968;
si potrebbe comunque verificare il caso che nell'ambito della società fra farmacisti nessun socio sia in possesso dei requisiti per dirigere la farmacia;
i casi di sostituzione disciplinati per legge sono; a) infermità, b) gravi motivi di famiglia c) gravidanza e tutela maternità, d) servizio militare, e) chiamata a cariche elettive istituzionali o sindacali, f) ferie;
si tratta di casi ben disciplinati e non può essere applicato alla conduzione imprenditoriale economica e professionale del titolare di farmacia che è da tenere ben distinta dalla «direzione della farmacia» cui si fa riferimento nel decreto;
il titolare della farmacia non può essere obbligato a lasciare la conduzione imprenditoriale economica e professionale della farmacia al raggiungimento dell'età pensionabile;
in questo caso ci troveremmo di fronte ad una norma antiliberale e che andrebbe a penalizzare spesso piccole farmacie rurali che gestiscono un servizio sociale importantissimo per la medicina del territorio,

impegna il Governo

ad interpretare correttamente il comma 17 dell'articolo 11 del decreto in esame e ad evitare che il titolare della farmacia possa essere obbligato a lasciare la conduzione imprenditoriale economica e professionale della farmacia al raggiungimento dell'età pensionabile qualora si tratti di farmacia sussidiata.
9/5025/10.(Testo modificato nel corso della seduta) Burtone.