ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/05025/001

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 608 del 21/03/2012
Firmatari
Primo firmatario: GIRLANDA ROCCO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 21/03/2012


Stato iter:
22/03/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 22/03/2012
Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 22/03/2012

PARERE GOVERNO IL 22/03/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 22/03/2012

CONCLUSO IL 22/03/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/5025/1
presentato da
ROCCO GIRLANDA
testo di
giovedì 22 marzo 2012, seduta n.609

La Camera
premesso che:
in sede di conversione del decreto-legge in esame, l'articolo 34-bis ha disposto che la variazione in diminuzione del premio relativo alle polizze Rc Auto, di cui all'articolo 133, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si applica automaticamente, fatte salve le migliori condizioni, nella misura preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza ed esplicitamente indicata nel contratto;
si rende necessario attuare politiche di contenimento delle tariffe Re Auto, anche alla luce della crisi economica e finanziaria in corso, che grava, in particolar modo, sui bilanci delle famiglie e dei cittadini;
è opportuno, al contempo, garantire che queste misure si concilino con le esigenze di sostenibilità economica del sistema mutualistico su cui si fonda l'assicurazione Re Auto, a tutela degli stessi assicurati, del principio di mutualità e a garanzia di una equa determinazione delle tariffe;
le attuali clausole contrattuali del sistema cosiddetto bonus malus, in linea con il disposto di cui al primo comma dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle assicurazioni private, in coerenza col quale si muove l'articolo 34-bis, prevedono una riduzione del premio di tariffa per gli assicurati che non causano sinistri, ad eccezione dei clienti che rientrano nella migliore classe di merito, al di sotto della quale non si può scendere,

impegna il Governo:

a prevedere che sul premio di tariffa proposto all'assicurato in sede di rinnovo del contratto giunto a scadenza, fatta eccezione per i casi di prima stipula del contratto medesimo, venga indicata la percentuale di sconto prevista, di anno in anno, in ipotesi di non causazione dei sinistri, ferma naturalmente la possibilità, per gli stessi assicurati, di godere di trattamenti discrezionali di maggior favore;
a prevedere - al fine di consentire l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da parte delle imprese di assicurazione - un termine di quattro mesi per l'adeguamento alla disposizione in oggetto, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
a delegare l'Isvap alla definizione delle modalità di applicazione della norma, fermi restando termini sopra indicati.
9/5025/1.Girlanda.