ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04909/035

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 585 del 14/02/2012
Firmatari
Primo firmatario: PORCINO GAETANO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 14/02/2012


Stato iter:
14/02/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 14/02/2012
SEVERINO DI BENEDETTO PAOLA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 14/02/2012

PARERE GOVERNO IL 14/02/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 14/02/2012

CONCLUSO IL 14/02/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4909/35
presentato da
GAETANO PORCINO
testo di
martedì 14 febbraio 2012, seduta n.585

La Camera,
premesso che:
la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito (Causa Sulejmanovic c. Italia - Seconda Sezione - sentenza 16 luglio 2009 - ricorso n. 22635 del 2003) che, sebbene non sia possibile fissare in maniera certa e definitiva lo spazio personale che deve essere riconosciuto a ciascun detenuto all'interno della propria cella ai termini della Convenzione, la mancanza evidente di spazio costituisce violazione dell'articolo 3 delta Convenzione europea dei diritti dell'uomo, relativo al divieto di trattamenti inumani e degradanti;
l'articolo 6 del Trattato dell'Unione europea, stabilisce che «L'Unione aderisce alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea del diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali»;
il programma di Stoccolma per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia per il periodo 2010-2014, adottato dal Consiglio europeo nel dicembre 2009, prevede un impegno particolare dell'UE in materia di detenzione;
sulla base di tale programma il 14 giugno 2011 la Commissione europea ha presentato il documento «Rafforzare la fiducia reciproca nello spazio giudiziario europeo - Libro verde sull'applicazione della normativa UE sulla giustizia penale nel settore della detenzione» (COM(2011)327);
il documento ribadisce che, sebbene le questioni sulla detenzione rientrino nella competenza degli Stati membri, le condizioni di detenzione possono avere un impatto diretto sul buon funzionamento del principio di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie all'interno dell'Unione. In questo quadro, il Libro verde ha inteso approfondire il tema dell'interazione tra le condizioni della detenzione e gli strumenti del riconoscimento reciproco adottati a livello UE (quali ad esempio il Mandato d'arresto europeo e l'Ordinanza cautelare europea), avviando una consultazione pubblica che si è conclusa lo scorso 30 novembre;
in particolare, oggetto di consultazione è stata la richiesta di informazioni circa le misure alternative alla custodia cautelare e alla detenzione previste dagli ordinamenti nazionali e circa l'opportunità di promuovere tali misure a livello UE e/o di stabilire norme minime nell'ambito dell'Unione europea che regolino la durata massima della custodia. Ulteriori quesiti hanno riguardato proprio la possibilità di migliorare il controllo delle condizioni di detenzione da parte degli Stati membri e di incoraggiare le amministrazioni penitenziarie a lavorare in rete e a stabilire le migliori pratiche;
il 15 dicembre 2011 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulle condizioni detentive nell'UE, nella quale ha invitato gli Stati membri a stanziare idonee risorse alla ristrutturazione e all'ammodernamento delle carceri;
il Parlamento europeo ha inoltre invitato la Commissione e le istituzioni UE ad avanzare una proposta legislativa sui diritti delle persone private della libertà, e a sviluppare ed applicare regole minime per le condizioni carcerarie e di detenzione,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche legislativa, volta a garantire l'adempimento delle obbligazioni dell'Italia in sede di Unione europea, nonché quelle derivanti dalla partecipazione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, concernenti la situazione carceraria, in particolare prevedendo il riconoscimento a ciascun detenuto all'interno della propria cella di uno spazio minimo atto ad evitare che la carcerazione si trasformi in un trattamento inumano e degradante.
9/4909/35. Porcino.