ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04909/002

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 585 del 14/02/2012
Firmatari
Primo firmatario: BERNARDINI RITA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 14/02/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LEHNER GIANCARLO POPOLO E TERRITORIO (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE) 14/02/2012
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 14/02/2012
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 14/02/2012
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 14/02/2012
TURCO MAURIZIO PARTITO DEMOCRATICO 14/02/2012
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 14/02/2012
GIANNI PIPPO POPOLO E TERRITORIO (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE) 14/02/2012
FARINA RENATO POPOLO DELLA LIBERTA' 14/02/2012


Stato iter:
14/02/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 14/02/2012
Resoconto BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO
 
PARERE GOVERNO 14/02/2012
Resoconto SEVERINO DI BENEDETTO PAOLA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 14/02/2012

DISCUSSIONE IL 14/02/2012

ACCOLTO IL 14/02/2012

PARERE GOVERNO IL 14/02/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 14/02/2012

CONCLUSO IL 14/02/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4909/2
presentato da
RITA BERNARDINI
testo di
martedì 14 febbraio 2012, seduta n.585

La Camera,
premesso che:
l'articolo 13, quinto comma, della Costituzione riserva alla legge il compito di stabilire i limiti massimi della carcerazione preventiva; l'articolo 27, secondo comma, della stessa Costituzione considera l'imputato «non colpevole» fino alla condanna definitiva; per giunta, lo stesso principio della presunzione di innocenza fino alla condanna definitiva - insieme al diritto a un giusto e rapido processo - è ribadito da una serie di altre norme internazionali pattizie vincolanti per l'Italia (articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge n. 848 del 1955, e articolo 14, paragrafo 2, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966, reso esecutivo dalla legge n. 881 del 1977);
«la legge» a cui il citato articolo 13, quinto comma, della Costituzione fa rinvio, nello stabilire i limiti massimi di custodia cautelare preventiva (prima cioè di qualsiasi condanna definitiva e ad accertamento giudiziario in corso), dovrebbe essere improntata ai principi richiamati, che impongono - innanzitutto al legislatore ordinario - delle precise regole di condotta, cioè, per l'appunto, delle scelte legislative conformi, da un lato, alla presunzione d'innocenza e, dall'altro lato, al diritto a un giusto e rapido processo;
a fronte di questa situazione, il codice di procedura penale prevede invece la possibilità di dilatare i termini di custodia cautelare, per i reati più gravi, ma pur sempre in una situazione di presunta innocenza di un individuo, fino a nove anni, cioè fino a 108 mesi, ovvero fino a 3.285 giorni in attesa di una sentenza definitiva!
si tratta di una scelta assolutamente indegna per un qualsiasi Paese che voglia dirsi civile: fino a nove anni di carcere, senza che vi sia stato un accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, e dunque con tutte le garanzie di forma e di sostanza del processo penale, che per sua stessa natura (oltre che per l'imposizione di norme sovraordinate) dovrebbe essere innanzitutto rapido;
secondo i dati aggiornati al 31 dicembre 2011 riferiti dagli Uffici per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo del D.A.P., in quasi tutti gli istituti di pena presenti in Italia il numero dei detenuti risulta superiore alla capienza ottimale: su 45.000 posti disponibili i detenuti in carcere risultano essere 67.000. La circostanza più allarmante è che 27.251 di questi sono in attesa di una condanna definitiva e 13.625 ancora attendono la conclusione del primo grado di giudizio; in pratica il 42 per cento dei reclusi - ossia una percentuale quasi doppia rispetto a quella della media europea - è in attesa di giudizio e quasi la metà di loro verrà assolta all'esito del processo; il che significa che il ricorso sempre più frequente alla misura cautelare in carcere e la lunga durata dei processi - dato abnorme e anomalia tipicamente italiana - costringe centinaia di migliaia di presunti innocenti a scontare lunghe pene in condizioni spesso illegali e disumane;
nel corso del convegno: «Giustizia! In nome del popolo sovrano», svoltosi lo scorso 28 e 29 luglio presso il Senato della Repubblica, il dott. Ernesto Lupo, primo presidente della Corte di Cassazione, ha dichiarato: « [....] Tenere sempre presente la concreta realtà carceraria può e deve costituire un efficace antidoto all'uso non necessitato della custodia cautelare e contribuire a far diminuire il dato percentuale dei detenuti imputati, oggi ancora elevato, per quanto inferiore a quello degli anni passati. [...] Il carcere, in queste condizioni, rischia di essere un fattore generatore di illegalità, in contrasto palese e inaccettabile con la sua fisionomia normativa [....]»;
dai dati sopra riportati emerge una stretta connessione tra il sovraffollamento degli istituti di detenzione e un ricorso con ogni probabilità smodato allo strumento della custodia cautelare in carcere, la cui funzione ha subito una radicale trasformazione: da istituto con funzione prettamente cautelare in carcere, ancorché nell'ottica di un'esigenza di prevenzione dei reati e di tutela da forme di pericolosità sociale, è diventata una vera e propria forma anticipatoria della pena con evidente violazione del principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza;
tale pratica discorsiva è favorita in particolare dall'ampia discrezionalità che, nonostante il canone costituzionale di tassatività ed il tentativo del legislatore di circoscriverne la portata, risulta tuttora riconosciuta all'autorità giudiziaria, soprattutto all'atto del riconoscimento della sussistenza dell'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), del codice di rito. L'asserita pericolosità sociale della persona sottoposta a misura cautelare della custodia in carcere sovente finisce, infatti, per costituire un comodo veicolo per imporre limitazioni alla libertà personale ad eruendam veritatem,

impegna il Governo

a realizzare, con il più ampio confronto con le forze politiche una riforma in materia di custodia cautelare che attivi il principio del minor sacrificio possibile della libertà personale in linea con i princìpi espressi dalla Corte costituzionale.
9/4909/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Bernardini, Lehner, Mecacci, Zamparutti, Beltrandi, Maurizio Turco, Farina Coscioni, Renato Farina, Gianni.