ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04909/016

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 585 del 14/02/2012
Firmatari
Primo firmatario: COSTA ENRICO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 14/02/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FERRANTI DONATELLA PARTITO DEMOCRATICO 14/02/2012
RAO ROBERTO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO 14/02/2012
NAPOLI ANGELA FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO 14/02/2012
CARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO 14/02/2012


Stato iter:
14/02/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 14/02/2012
Resoconto SEVERINO DI BENEDETTO PAOLA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 14/02/2012

PARERE GOVERNO IL 14/02/2012

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 14/02/2012

CONCLUSO IL 14/02/2012

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4909/16
presentato da
ENRICO COSTA
testo di
martedì 14 febbraio 2012, seduta n.585

La Camera,
rilevato che l'esigenza di convertire il decreto-legge in esame diretto a ridurre, sia pure in parte, il drammatico sovraffollamento carcerario ha prevalso, per ragioni di responsabilità politica, sull'esigenza di apportarvi modifiche che avrebbero reso necessario un ulteriore passaggio al Senato e quindi, in considerazione della ravvicinata scadenza del termine di conversione, avrebbero messo in pericolo la conversione stessa;
ricordato che nel corso dell'esame in sede referente il Ministro della giustizia ha dichiarato che il testo trasmesso dal Senato potrebbe essere sicuramente migliorato approvando alcuni emendamenti, ma allo stesso tempo ha anche ribadito la necessità di evitare qualsiasi rischio che possa comportare la mancata conversione del decreto-legge;
ritenuto che tra le disposizioni che suscitano non solo perplessità ma addirittura preoccupazioni vi sono gli articoli 3-bis e 3-ter, introdotti dal Senato, relativi rispettivamente all'applicazione retroattiva delle disposizioni in materia di riparazione per ingiusta detenzione anche ai procedimenti definiti con sentenza passata in giudicato tra il 1o luglio 1988 e il 24 ottobre 1989 ed alla soppressione degli ospedali psichiatrici giudiziari;
sottolineato come materie estremamente delicate, quali quelle oggetto dei predetti articoli, dovrebbero essere oggetto di un esame certamente più approfondito di quello che può essere effettuato in relazione ad un emendamento inserito in un decreto-legge da parte dell'altro ramo del Parlamento;
osservato in relazione all'articolo 3-bis che appare di difficile giustificazione razionale, come peraltro evidenziato dalla Commissione affari costituzionali nel parere espresso, l'individuazione della data del 10 luglio 1988 come limite di applicazione retroattiva delle disposizioni in materia di riparazione per ingiusta detenzione;
ritenuto necessario modificare tale disposizione facendo venir meno qualsiasi dubbio di costituzionalità della medesima;
ritenuta condivisibile la finalità dell'articolo 3-ter di superare gli ospedali psichiatrici giudiziari con la contestuale acquisizione, da parte dei servizi sanitari regionali, delle funzioni di cura e riabilitazione delle persone sottoposte a misure di sicurezza;
auspicato che il Governo, nella predisposizione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 3-ter, acquisisca il consenso degli enti locali e promuova altresì un confronto con i servizi sociali, le aziende sanitarie e soprattutto con i Dipartimenti di salute mentale affinché la soppressione degli OPG sia effettuata senza il rischio di abbandonare al loro destino le persone internate, le quali hanno comunque bisogno di cura ed assistenza anche al fine di evitare che facciano del male a loro stesse o agli altri;
ritenuto che nel caso in cui le predette condizioni non sussistessero in vista della data prefissata del 1o febbraio 2013 sia opportuno differire di almeno sei mesi la medesima,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative legislative necessarie affinché sia individuata una data ragionevole che possa essere utilizzata come limite temporale oltre il quale non possano trovare applicazione retroattiva le disposizioni in materia di riparazione per ingiusta detenzione ovvero sia eliminato qualsiasi termine di tal senso individuando specifici requisiti soggettivi o oggettivi quali presupposti della applicazione retroattiva della predetta disposizione;
a verificare puntualmente l'effettivo stato di realizzazione di tutti presupposti necessari affinché si possa procedere entro il 1o febbraio 2013 alla soppressione degli OPG salvaguardando pienamente sia gli interessi sanitari e sociali del singolo soggetto sottoposto a misura di sicurezza sia quelli della collettività di ordine pubblico, differendo di almeno sei mesi tale data qualora la verifica dia esito negativo.
9/4909/16. Costa, Ferranti, Rao, Angela Napoli, Marco Carra.