ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. DI BILANCIO 9/04773/007

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 549 del 12/11/2011
Firmatari
Primo firmatario: FOTI ANTONINO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 12/11/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GIAMMANCO GABRIELLA POPOLO DELLA LIBERTA' 12/11/2011


Stato iter:
12/11/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 12/11/2011
CESARIO BRUNO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 12/11/2011

PARERE GOVERNO IL 12/11/2011

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 12/11/2011

CONCLUSO IL 12/11/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4773/7
presentato da
ANTONINO FOTI
testo di
sabato 12 novembre 2011, seduta n.549

La Camera,
considerato che:
il comma 7 dell'articola 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede il divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
il decreto-legge n. 98 del 2011 (recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»), convertito dalla legge n. 11 del 2011, ha operato un'aggiunta al testo dell'articolo 76, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008, prevedendo che ai fini del computo della predetta percentuale si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di carattere generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica;
nel caso specifico, a causa di tale divieto e della carenza di insegnanti in organico è stata letteralmente paralizzata l'attività di circa quaranta sezioni della scuola dell'infanzia del comune di Palermo, che non può affidare gli incarichi annuali agli insegnanti per la conduzione delle sezioni vacanti, per cui circa 800-850 bambini non possono più frequentare, anche se iscritti, la scuola;
tale situazione ha creato enormi disagi all'utenza, anche perché in caso di assenza dell'insegnante di ruolo, non si può far ricorso a nessuna supplenza;
allo stato annuale vi è un dialogo aperto tra le istituzioni circa la possibilità di dare luogo agli incarichi in virtù della delibera n. 46 del 2011 della Corte dei conti a sezioni riunite, che prevede la possibilità di derogare a tale divieto solo per assunzioni «previste per legge, quelle di somma urgenza, e quelle per servizi infungibili ed essenziali»;
la scuola rappresenta certamente un servizio essenziale per la comunità nazionale, il cui valore è affermato nella Costituzione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare con urgenza, anche in applicazione della delibera n. 46 del 2011 della Corte dei conti, iniziative che consentano ai comuni che abbiano rispettato nell'annualità 2010 il Patto di stabilità interno di assumere il personale docente necessario a rendere regolarmente operative le scuole paritarie di competenza delle stesse amministrazioni comunali.
9/4773/7. Antonino Foti, Giammanco.