ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. DI BILANCIO 9/04773/013

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 549 del 12/11/2011
Firmatari
Primo firmatario: GIDONI FRANCO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 12/11/2011


Stato iter:
12/11/2011
Fasi iter:

RITIRATO IL 12/11/2011

CONCLUSO IL 12/11/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4773/13
presentato da
FRANCO GIDONI
testo di
sabato 12 novembre 2011, seduta n.549

La Camera,
esaminato l'A.C. 4773, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012);
premesso che:
l'esperienza delle nostre imprese nel settore delle opere pubbliche ha sempre riconosciuto la competenza e professionalità dei diplomati tecnici minerari, figure alle quali fino ad oggi è stato principalmente affidato l'incarico di direttore tecnico per i lavori di gallerie;
l'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, recante regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010 e entrato in vigore l'8 giugno 2011, ha ridefinito i requisiti che il direttore tecnico dei lavori deve possedere in relazione all'iscrizione delle imprese alle varie classifiche, suddivise in base all'importo dei lavori, al fine di ottenere l'attestazione SOA;
in particolare, per quanto riguarda l'iscrizione delle imprese con classifica pari o superiore alla IV (euro 2.582.000,00), sono richiesti, tra gli altri, i seguenti requisiti per il direttore tecnico: «diploma di geometra o perito industriale edile»; invece, per l'iscrizione con classifiche inferiori, come ad esempio la III-bis (euro 1.500.000,00), sono richiesti, tra gli altri, i seguenti requisiti: «diploma di geometra o perito industriale edile o equivalente titolo di studio tecnico»;
tale ridefinizione dei requisiti non permette più ai tecnici minerari di assumere l'incarico di direttore tecnico per la classifica pari o superiore alla IV (euro 2.582,000,00);
infatti attualmente, dopo l'entrata in vigore del nuovo regolamento degli appalti nel mese di giugno, sono stati sospesi una serie di lavori di gallerie con gravi conseguenze per il settore e per l'indotto;
la mancata applicazione del criterio di equivalenza di un titolo di studio tecnico al diploma di geometra perito industriale edile, anche per la classifica pari o superiore alla IV, come previsto per la classifica pari o inferiore alla III-bis, pone in grave difficoltà le imprese di costruzione che già hanno tra le proprie maestranze le figure di diplomati tecnici minerari, usciti dai quattro istituti scolastici minerari ancora esistenti in Italia (Agordo, Massa Marittima, Caltanissetta e Iglesias);
parimenti, sono penalizzati anche gli stessi tecnici minerari che, come comprovato dal programma di studio svolto, sono pienamente equiparabili per preparazione e conoscenze tecniche ai geometra e al perito industriale edile,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere interpretativo, in ordine all'articolo 87, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, per chiarire l'applicazione del criterio di equivalenza di un titolo di studio tecnico al diploma di geometra o perito industriale edile, anche per i soggetti ai quali viene affidato l'incarico di direttore tecnico per la qualificazione delle imprese in categorie con classifica di importo pari o superiore alla IV, come già previsto per le classifiche inferiori.
9/4773/13.Gidoni.