ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04612/093

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 518 del 14/09/2011
Firmatari
Primo firmatario: TREMAGLIA MIRKO
Gruppo: FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Data firma: 14/09/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DI BIAGIO ALDO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO 14/09/2011


Stato iter:
14/09/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 14/09/2011
GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 14/09/2011
QUARTIANI ERMINIO ANGELO PARTITO DEMOCRATICO
OCCHIUTO ROBERTO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
GIACHETTI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

ACCOLTO IL 14/09/2011

PARERE GOVERNO IL 14/09/2011

DISCUSSIONE IL 14/09/2011

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 14/09/2011

CONCLUSO IL 14/09/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4612/93
presentato da
MIRKO TREMAGLIA
testo di
mercoledì 14 settembre 2011, seduta n.518

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame introduce una serie di misure finalizzate allo sviluppo e alla stabilizzazione finanziaria anche attraverso l'introduzione di disposizioni per la riduzione della spesa pubblica e in materia di entrate;
l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 prevede l'anticipo di un anno per la prevista riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato C-bis, collegato all'articolo 40, comma 1-ter del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con legge n. 111 del 2011 (cosiddetta «manovra di luglio»);
la riduzione prevista nel suindicato articolo 40, per i predetti regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale indicati nell'allegato C-bis, è pari al 5 per cento per l'anno 2013 e al 20 per cento dal 2014 (considerando che il punto 93 del menzionato articolo 40 prevede la tassazione sul 50 per cento dei redditi percepiti per i servizi prestati all'estero);
le modalità di tale riduzione, qualora questa non fosse immediatamente applicabile all'agevolazione, saranno stabilite con decreto ministeriale;
il medesimo articolo 40 ha dunque determinato l'aumento della base imponibile, e conseguentemente del prelievo fiscale, per gli stipendi dei personale a contratto del Ministero degli affari esteri, in una misura aggiuntiva del 25 per cento;
è opportuno ricordare che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 314 del 1997 e di un parere emesso ad hoc dal MEF sulla tassazione delle retribuzioni del personale a contratto, gli stipendi di questi dipendenti vengono da sempre sottoposti al fisco nella misura del 50 per cento;
l'entrata in vigore di quanto disposto con la cosiddetta manovra di luglio e confermato con l'attuale decreto-legge n. 138, che prevede una revisione del trattamento fiscale del personale a contratto, con il passaggio ad un'imponibile pari al 75 per cento, rischia inoltre di determinare un aumento dell'aliquota applicata, con la conseguenza che per ogni addetto il prelievo fiscale crescerebbe in misura tendenzialmente superiore all'aumento dell'imponibile, determinando una situazione di evidente criticità per i soggetti interessati dal provvedimento;
inoltre i riflessi di tale revisione sarebbero drammatici anche sotto il profilo fiscale nel Paese di residenza: il reddito italiano concorre infatti alla formazione del reddito familiare nel Paese di residenza e quindi alla determinazione dell'aliquota fiscale da applicarsi sullo stipendio del coniuge, che conseguentemente subirebbe un aumento;
tale revisione andrà ancora una volta ad intaccare le disponibilità e le garanzie già ridotte dei connazionali, lavoratori a contratto del MAE, mentre lascerà quasi inalterato ed indenne il prelievo fiscale delle indennità di sede (I.S.E.) corrisposte al personale di ruolo trasferito all'estero dallo stesso Ministero nonché ai diplomatici;
dal punto di vista pratico l'accresciuta imposizione - essendo improbabile una troppo accentuata decurtazione del reddito reale del personale a contratto - potrebbe comportare un aumento degli importi contrattuali e dunque degli oneri a carico del MAE,

impegna il Governo

a rivedere le disposizioni introdotte nella cosiddetta manovra di luglio, citata in premessa, e a sopprimere il punto 93 dell'Allegato C-bis, elenco delle disposizioni vigenti recanti esenzioni e riduzioni del prelievo obbligatorio, relativo all'articolo 40, comma 1-ter del citato decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011.
9/4612/93.Tremaglia, Di Biagio.