ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04612/091

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 518 del 14/09/2011
Firmatari
Primo firmatario: PAGLIA GIANFRANCO
Gruppo: FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Data firma: 14/09/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MURO LUIGI FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO 14/09/2011


Stato iter:
14/09/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 14/09/2011
GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 14/09/2011
QUARTIANI ERMINIO ANGELO PARTITO DEMOCRATICO
OCCHIUTO ROBERTO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
GIACHETTI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

ACCOLTO IL 14/09/2011

PARERE GOVERNO IL 14/09/2011

DISCUSSIONE IL 14/09/2011

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 14/09/2011

CONCLUSO IL 14/09/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4612/91
presentato da
GIANFRANCO PAGLIA
testo di
mercoledì 14 settembre 2011, seduta n.518

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, prevede, all'articolo 31, comma 1-bis, che «Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, dopo l'articolo 28-ter è inserito il seguente: "Art. 28-quater (Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito ruolo). - 1. A partire dal 1o gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture ed appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. A tal fine il creditore acquisisce la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazione, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e la utilizza per il pagamento, totale o parziale delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo. L'estinzione del debito a ruolo è condizionata alla verifica dell'esistenza e validità della certificazione. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso dal creditore, alla riscossione coattiva nei confronti della regione, dell'ente locale o dell'ente del Servizio sanitario nazionale secondo le disposizioni di cui al titolo secondo del presente decreto. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica".»;
tale meccanismo di compensazione diretta fra gli obblighi tributari e i crediti non tributari dei fornitori della pubblica amministrazione - fortemente sollecitato ed avvertito come primaria necessità dalle piccole e medie imprese - in teoria realizzabile dal primo gennaio 2011, risulta, allo stato attuale, non operativo, in quanto il decreto attuativo è ancora in fase istruttoria, per la complessa riorganizzazione amministrativa nonché per i presunti problemi di copertura che lo «scambio» fra le cartelle esattoriali e i crediti per somministrazioni, forniture ed appalti comporta;
il provvedimento in esame - recante misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo - non introduce, purtroppo, alcuna misura a sostegno del sistema produttivo nazionale;
oggi è quanto mai opportuno ed urgente agevolare l'attivazione di meccanismi in grado di ridare ossigeno all'economia reale del Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire tempestivamente con misure volte a rilanciare e rendere più competitivo il sistema produttivo nazionale, soprattutto introducendo strumenti che permettano di superare le difficoltà connesse ai ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni e adottando i provvedimenti necessari a dare piena attuazione alla norma sopra citata.
9/4612/91.Paglia, Muro.