ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04612/080

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 518 del 14/09/2011
Firmatari
Primo firmatario: EVANGELISTI FABIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 14/09/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DI PIETRO ANTONIO ITALIA DEI VALORI 14/09/2011
PALOMBA FEDERICO ITALIA DEI VALORI 14/09/2011


Stato iter:
14/09/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 14/09/2011
GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 14/09/2011
QUARTIANI ERMINIO ANGELO PARTITO DEMOCRATICO
OCCHIUTO ROBERTO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
GIACHETTI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 14/09/2011

ACCOLTO IL 14/09/2011

PARERE GOVERNO IL 14/09/2011

DISCUSSIONE IL 14/09/2011

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 14/09/2011

CONCLUSO IL 14/09/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4612/80
presentato da
FABIO EVANGELISTI
testo di
mercoledì 14 settembre 2011, seduta n.518

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in conversione rappresenta l'ultimo provvedimento del Governo in materia di stabilizzazione finanziaria, reso necessario dalle forti turbolenze sui mercati finanziari internazionali e dalla perdurante e strutturale debolezza del Paese, che il Governo non ha saputo affrontare nonostante i richiami e le sollecitazioni più volte avanzate dalla Commissione europea e dai Consigli europei dei ministri;
per l'effettivo rilancio del Paese e il superamento della difficile congiuntura in cui esso si trova sarebbero, quindi, necessari interventi di largo respiro, in grado di superare le strutturali debolezze del sistema italiano procedendo verso una riforma di quegli istituti che rallentano o rendono difficoltosa la ripresa;
uno degli elementi che possono favorirla è senza dubbio il buon funzionamento del sistema giudiziario che, oltre ad essere la risposta primaria alla domanda di giustizia dei cittadini, costituisce indispensabile condizione di promozione e garanzia del funzionamento del sistema economico e sociale nel suo complesso. La scarsa efficienza della giustizia civile impedisce lo sviluppo dei mercati finanziari, distorce il mercato del credito e dei prodotti, inibisce la nascita di imprese o ne compromette la crescita, rende poco attrattivi gli investimenti esteri. Più in generale l'inefficienza della giustizia civile, indebolendo la minaccia dell'applicazione di sanzioni tempestive, costituisce un incentivo a porre in essere comportamenti opportunistici da parte dei debitori, e finisce per influenzare la qualità del credito in termini di rigidità nei prodotti bancari, aumento dei costi di intermediazione, minore redditività degli intermediari finanziari, richiesta di maggiori garanzie ai debitori;
il decreto-legge in esame, nonostante rappresentasse una utile occasione, così come appare altresì dai richiami della Banca d'Italia sulla necessità di definire un sistema giustizia efficiente (tanto più che i ritardi della giustizia civile frenano l'economia, facendo perdere al Paese fino a un punto di Pil all'anno), non prevede misure specifiche per l'amministrazione della giustizia. Manca una proposta, seppure parziale, che faccia intravedere ai cittadini così come al personale del comparto giustizia che il Governo ha un concreto indirizzo politico per la risoluzione delle gravi inefficienze che ancora caratterizzano l'amministrazione della giustizia nel nostro Paese,

impegna il Governo

a predisporre i necessari interventi volti a:
colmare le carenze strutturali e di risorse umane del settore, anche in considerazione della drammatica riduzione degli organici del personale giustizia, in particolare attraverso un piano straordinario di copertura degli organici del personale dei ruoli delle cancellerie e segreterie giudiziarie, anche attivando un sistema di mobilità;
a procedere, a compensazione dei drastici tagli subiti dal comparto giustizia negli ultimi tre anni e come promesso dal Governo in più sedi, all'incremento e alla finalizzazione delle risorse che confluiscono nel Fondo unico giustizia (FUG) per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari;
a valutare la destinazione di quote delle risorse intestate «Fondo unico giustizia» da riassegnare:
a) in misura pari al 49 per cento al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512;
b) in misura pari al 49 per cento da devolvere al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;
c) in misura pari al 2 per cento all'entrata del bilancio dello Stato.
9/4612/80. (Testo modificato nel corso della seduta) Evangelisti, Di Pietro, Palomba.