ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04612/078

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 518 del 14/09/2011
Firmatari
Primo firmatario: DONADI MASSIMO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 14/09/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FAVIA DAVID ITALIA DEI VALORI 14/09/2011
BORGHESI ANTONIO ITALIA DEI VALORI 14/09/2011


Stato iter:
14/09/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 14/09/2011
Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 14/09/2011
QUARTIANI ERMINIO ANGELO PARTITO DEMOCRATICO
OCCHIUTO ROBERTO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
GIACHETTI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 14/09/2011

ACCOLTO IL 14/09/2011

PARERE GOVERNO IL 14/09/2011

DISCUSSIONE IL 14/09/2011

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 14/09/2011

CONCLUSO IL 14/09/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4612/78
presentato da
MASSIMO DONADI
testo di
mercoledì 14 settembre 2011, seduta n.518

La Camera,
premesso che:
i tagli epocali annunciati dal Governo in ordine alla riduzione dei costi della rappresentanza politica si sono ridotti a lievi graffi per i parlamentari, la «ferita» dei quali si rimarginerà in tre anni, in quanto il sacrificio loro richiesto - il taglio dell'indennità quale contributo di solidarietà - ha una precisa scadenza, come introdotto ex novo dal «maxiemendamento» presentato dal Governo al Senato, e verrà applicato per gli ultimi due mesi dell'anno in corso e per i successivi due anni, 2012 e 2013 - diversamente da quanto riservato ai dipendenti pubblici ed ai pensionati, ad esempio, verso i quali il ministro Tremonti, all'occorrenza, potrà autorizzare il prolungamento del prelievo straordinario nella necessità di raggiungere il pareggio di bilancio;
taglia e ricuci, nel susseguirsi delle modifiche, il maxiemendamento ha ridotto anche il taglio alle indennità dei parlamentari che traggono redditi - uguali o superiori del 15 per cento dell'indennità medesima - da altra attività lavorativa: inizialmente, la riduzione dell'indennità dei parlamentari-lavoratori era pari al 50 per cento, ora il nuovo taglio è stato ridotto al 20 per cento per le indennità annue superiori ai 90.000 euro e fino a 150.000, al 40 per cento sulla parte che eccede i 150.000 euro;
la riduzione opera soltanto sull'indennità, pari a circa 5.400 euro mensili lordi, che è solo una parte dell'intero emolumento del parlamentare (che comprende diaria, rimborsi vari, compensi per i collaboratori - anche se non ne ha) i calcoli sono presto fatti: l'indennità di un deputato è pari a circa 134.000 euro annui lordi - per cui la riduzione del 20 per cento si traduce in una «perdita» di circa 8.000 euro annui (corrispondente al 20 per cento dei 44.000 euro che sforano il tetto dei 90.000 euro - oltretutto, l'entità dell'indennità lascia credere che il taglio del 40 per cento sia destinato a rimanere sulla carta); la riduzione del 50 per cento dell'indennità, come previsto originariamente dal testo, avrebbe comportato una riduzione pari a circa 67.000;
l'acceso dibattito suscitato dai costi del nostro Parlamento, sul quale l'opinione pubblica ha espresso con chiarezza un orientamento preciso e che ha identificato in molti aspetti quale privilegio, nulla ha a che vedere con l'emergenza finanziaria che ha originato il provvedimento in esame e poco con la grave crisi finanziaria ed economica del nostro Paese, trattandosi, a ben vedere, di un peculiare momento di rottura del rapporto di fiducia tra elettori ed esponenti delle istituzioni rappresentative, vieppiù deterioratosi negli ultimi due anni, tanto da qualificarci, da gran parte dell'opinione pubblica, alla stregua di una «casta» che, evidentemente, continua ad essere preservata anche quando sembra essere colpita,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori provvedimenti, nel rispetto delle competenze istituzionali, finalizzati all'applicazione della riduzione del 50 per cento dell'indennità ai parlamentari il cui reddito proveniente da altra attività lavorativa sia pari o superiore del 15 per cento alla indennità medesima, come indicato dal testo originario del decreto-legge in esame.
9/4612/78. (Testo modificato nel corso della seduta) Donadi, Favia, Borghesi.