ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04612/072

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 518 del 14/09/2011
Firmatari
Primo firmatario: BORGHESI ANTONIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 14/09/2011


Stato iter:
14/09/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 14/09/2011
GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 14/09/2011
QUARTIANI ERMINIO ANGELO PARTITO DEMOCRATICO
OCCHIUTO ROBERTO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
GIACHETTI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 14/09/2011

ACCOLTO IL 14/09/2011

PARERE GOVERNO IL 14/09/2011

DISCUSSIONE IL 14/09/2011

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 14/09/2011

CONCLUSO IL 14/09/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4612/72
presentato da
ANTONIO BORGHESI
testo di
mercoledì 14 settembre 2011, seduta n.518

La Camera,
premesso che:
il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha modificato le disposizioni in materia di esenzione dall'imposta comunale sugli immobili per tutte le attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché per le attività di religione o culto cattolico;
fino all'introduzione del predetto comma 2-bis, l'esenzione era stabilita dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30-12-1992 n. 504, per gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non avevano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
inoltre l'esenzione era attribuita solo a condizione che gli immobili fossero destinati esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate;
il comma 2-bis citato ha modificato radicalmente la materia, stabilendo che l'esenzione è dovuta anche quando le attività condotte negli immobili dei predetti enti «non hanno per oggetto esclusivo l'esercizio di attività commerciali»;
ciò ha consentito, soprattutto agli enti ed organizzazioni che fanno capo alla Chiesa cattolica, di sottrarre al pagamento dell'ICI molti immobili destinati ad attività commerciali, con la semplice destinazione di uno o più ambienti dell'immobile ad attività non commerciali, così da escludere «l'esercizio esclusivo di attività commerciale». Ad esempio in molte strutture alberghiere è bastato allestire o mantenere una cappella così da poter godere del privilegio dell'esenzione dall'imposta;
il mancato introito per le casse pubbliche è stato cospicuo e non ha ragione d'essere, in considerazione del fatto che laddove l'attività commerciale condotta è prevalente, anche se non esclusiva, non si è dinanzi ad un'attività di rilevante valore sociale, meritevole di godere dell'esenzione dall'imposta in questione;
non va inoltre sottovalutato che l'esenzione come viene applicata dal 2005 è in grado di avere effetti distorsivi sul mercato e sulla libera concorrenza tra imprese;
nell'attuale momento di profonda crisi economica e di crescita incontrollata del debito pubblico italiano, appare iniquo continuare a far godere dell'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili ad attività che in nulla differiscono da quelle commerciali;
è da tenere presente, inoltre, che la modifica della disciplina introdotta dal comma 2-bis, non inciderebbe sull'esenzione dall'ICI goduta dai fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, dalle loro pertinenze, nonché dai fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati nel Trattato lateranense, che ha fondamento in una diversa disposizione di legge che è l'articolo 7, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,

impegna il Governo

a valutare l'eventuale soppressione, compatibilmente con l'equilibrio della finanza pubblica, del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e a restaurare la disciplina precedente, chiarendo che le attività esenti dall'imposta comunale sugli immobili sono solo quelle non commerciali.
9/4612/72. (Testo modificato nel corso della seduta) Borghesi, Giulietti.