ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04612/071

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 518 del 14/09/2011
Firmatari
Primo firmatario: ROTA IVAN
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 14/09/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PALOMBA FEDERICO ITALIA DEI VALORI 14/09/2011


Stato iter:
14/09/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 14/09/2011
GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 14/09/2011
QUARTIANI ERMINIO ANGELO PARTITO DEMOCRATICO
OCCHIUTO ROBERTO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
GIACHETTI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 14/09/2011

ACCOLTO IL 14/09/2011

PARERE GOVERNO IL 14/09/2011

DISCUSSIONE IL 14/09/2011

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 14/09/2011

CONCLUSO IL 14/09/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4612/71
presentato da
IVAN ROTA
testo di
mercoledì 14 settembre 2011, seduta n.518

La Camera,
premesso che:
il provvedimento al nostro esame, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, prevede una delega al Governo (12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge) per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza;
nella succitata disposizione, al comma 2 lettera c), nell'ambito dei princìpi e criteri direttivi da osservare, è prevista la possibilità di accorpare più uffici di procura indipendentemente dall'eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali, prevedendo, in tali casi, che l'ufficio di procura accorpante possa svolgere le funzioni requirenti in più tribunali;
nella disposizione non è indicato nessun criterio oggettivo di riferimento per la realizzazione di tali accorpamenti;
gli uffici di procura sono cosiddetti bifasici, ossia hanno una fase inquirente ed una fase requirente: la fase inquirente è quella dell'acquisizione della notizia di reato e delle indagini; la fase requirente è quella in cui, dalla raccolta delle indagini, si formano le proposte per il giudice, si richiede il processo e così via; pertanto, gli accorpamenti di procure per più tribunali diminuirà il controllo di legalità sul territorio, cioè quella possibilità di acquisire notizie di reato da parte del procuratore della Repubblica, degli uffici di procura a livello circondariale, e quell'indispensabile rapporto stretto con la polizia giudiziaria;
inoltre, la contrazione del numero delle procure rispetto al numero dei tribunali oltre ad incidere sulla funzionalità delle stesse, renderà meno democratica la gestione degli uffici giudiziari;
l'efficienza degli uffici di procura è lo strumento principale attraverso il quale si attua il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale previsto dall'articolo 112 della Costituzione, pertanto tale disposizione, incidendo negativamente su tale esercizio, appare improntata alla ormai acclarata volontà del Governo e della maggioranza che lo sostiene di realizzare il massimo possibile controllo sull'attività giudiziaria,

impegna il Governo

nell'esercizio della delega, prevista all'articolo 1, comma 2, dove è possibile riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, prevedendo l'accorpamento delle sole procure indipendentemente dall'eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali.
9/4612/71. (Testo modificato nel corso della seduta) Rota, Palomba.