ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04612/062

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 518 del 14/09/2011
Firmatari
Primo firmatario: MONAI CARLO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 14/09/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BORGHESI ANTONIO ITALIA DEI VALORI 14/09/2011
CAMBURSANO RENATO ITALIA DEI VALORI 14/09/2011
CIMADORO GABRIELE ITALIA DEI VALORI 14/09/2011


Stato iter:
14/09/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 14/09/2011
Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 14/09/2011
QUARTIANI ERMINIO ANGELO PARTITO DEMOCRATICO
OCCHIUTO ROBERTO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
GIACHETTI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 14/09/2011

ACCOLTO IL 14/09/2011

PARERE GOVERNO IL 14/09/2011

DISCUSSIONE IL 14/09/2011

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 14/09/2011

CONCLUSO IL 14/09/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4612/62
presentato da
CARLO MONAI
testo di
mercoledì 14 settembre 2011, seduta n.518

La Camera,
premesso che:
l'articolo 7-bis del provvedimento in esame interviene in materia di autotrasporto, prevedendo che i costi minimi di esercizio relativi ai contratti stipulati in forma scritta, individuati sulla base di accordi di settore fra organizzazioni di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica e organizzazioni associative dei committenti, debbano essere previamente sottoposti al parere della Consulta stessa e pubblicati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; inoltre anche in caso di mancata determinazione dei costi minimi da parte dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, e di conseguente applicazione delle norme sui contratti non stipulati in forma scritta, resta ferma la possibilità di derogare a tali norme sulla base dei predetti accordi di settore;
sul tema dei costi minimi di esercizio nel settore dell'autotrasporto è, come noto intervenuto il presidente dell'Autorità Garante per la concorrenza e per il mercato che in una sua segnalazione inviata al Parlamento aveva evidenziato come l'individuazione di costi minimi di esercizio per l'attività di autotrasporto non costituisca uno strumento idoneo per garantire il soddisfacimento di standard qualitativi e di sicurezza del servizio ma piuttosto uno strumento per assicurare condizioni di redditività anche a coloro che offrono un servizio inefficiente e di bassa qualità;
secondo l'Autorità Garante, infatti, l'esercizio dei poteri di controllo e sanzionatori che la legge attribuisce alle amministrazioni pubbliche competenti, eventualmente rafforzato, consente di rispettare gli standard qualitativi minimi e l'osservanza della normativa in materia di lavoro e di previdenza, senza la necessità di introdurre restrizioni concorrenziali finalizzate unicamente alla protezione dei livelli di reddito dei vettori,

impegna il Governo

a valutare l'adozione di ogni iniziativa tesa a realizzare la definitiva liberalizzazione del mercato dell'autotrasporto attraverso il superamento del meccanismo basato sui cosiddetti «costi minimi di esercizio», come del resto auspicato dal presidente dell'Autorità Garante per la concorrenza e per il mercato, nel quadro di una riforma organica della disciplina del settore che sia conforme ai principi della concorrenza, della trasparenza, della tutela della sicurezza stradale e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
9/4612/62. (Testo modificato nel corso della seduta) Monai, Borghesi, Cambursano, Cimadoro.