ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04612/004

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 518 del 14/09/2011
Firmatari
Primo firmatario: CARLUCCI GABRIELLA
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 14/09/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CERA ANGELO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO 14/09/2011
RUBINATO SIMONETTA PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2011


Stato iter:
14/09/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 14/09/2011
GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 14/09/2011
QUARTIANI ERMINIO ANGELO PARTITO DEMOCRATICO
OCCHIUTO ROBERTO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
GIACHETTI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

ACCOLTO IL 14/09/2011

PARERE GOVERNO IL 14/09/2011

DISCUSSIONE IL 14/09/2011

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 14/09/2011

CONCLUSO IL 14/09/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4612/4
presentato da
GABRIELLA CARLUCCI
testo di
mercoledì 14 settembre 2011, seduta n.518

La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo, sancisce che: fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, e successive modificazioni, le cariche di deputato e di senatore, nonché le cariche di governo di cui all'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 215 del 2004, sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 5.000 abitanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 62 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
l'attuazione di tale norma costituirebbe un grave vulnus alla rappresentanza politica delle realtà locali che hanno attualmente la possibilità di essere rappresentate in modo diretto, attraverso i propri sindaci, in un Parlamento dove manca una camera che rappresenti espressamente le autonomie locali;
l'incompatibilità provocherebbe un aggravio di spesa per le casse dello Stato stimabile dagli 8 ai 12 milioni di euro in considerazione del fatto che l'articolo 83 del testo unico sugli enti locali del 2000 già sancisce il divieto di cumulo sia per le indennità che per i gettoni di presenza per coloro che ricoprono il doppio incarico di sindaco e parlamentare. Tale divieto è stato inoltre ribadito e precisato dal decreto-legge n. 78 del 2010 che lo estende a qualsiasi emolumento;
in caso di approvazione della norma sull'incompatibilità il costo dei sindaci di comuni oltre i 5.000 abitanti andrebbe a gravare sui bilanci comunali e quindi sulla spesa complessiva della pubblica amministrazione che versa in grave difficoltà;
pare irragionevole considerare suscettibili di provocare conflitti di interessi con il mandato parlamentare gli incarichi di sindaco nei piccoli e medi comuni, ovvero sotto i 20.000 abitanti come previsto dalla normativa vigente, le cui vicende politico-amministrative in nessun modo possono interferire o condizionare la vita politica nazionale;
l'eliminazione dell'incompatibilità è suggerita anche dalla necessità di mantenere una coerenza ordinamentale (essendo necessario mantenere un sostanziale parallelismo con le previsioni in materia di ineleggibilità, che invece continuano a fare riferimento ai sindaci di comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti) e di possibile illegittimità costituzionale di una norma che, in modo indiscriminato, assoggetterebbe all'obbligo di opzione amministratori locali di comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti eletti in un momento storico in cui (come dimostra la giurisprudenza delle Giunte delle elezioni di Camera e Senato inaugurata nel 2002 e ribadita di recente nella corrente legislatura) nessuna previsione di incompatibilità era prevista dall'ordinamento, tanto più che non è stato ancora previsto ed attuato il Senato delle autonomie,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, affinché in un prossimo provvedimento legislativo venga elevata ad almeno 20.000 abitanti la soglia di popolazione degli enti pubblici territoriali per i quali la carica relativa all'organo di governo monocratico elettivo è considerata incompatibile con le cariche di deputato e senatore, considerato che nell'ordinamento costituzionale non è prevista una camera in cui siano rappresentate le autonomie locali.
9/4612/4. Carlucci, Cera, Rubinato.