Legislatura: 16Seduta di annuncio: 518 del 14/09/2011
Primo firmatario: D'ANNA VINCENZO
Gruppo: POPOLO E TERRITORIO (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE)
Data firma: 14/09/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma MOFFA SILVANO POPOLO E TERRITORIO (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE) 14/09/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 14/09/2011 GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) INTERVENTO PARLAMENTARE 14/09/2011 QUARTIANI ERMINIO ANGELO PARTITO DEMOCRATICO OCCHIUTO ROBERTO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO GIACHETTI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 14/09/2011
PARERE GOVERNO IL 14/09/2011
DISCUSSIONE IL 14/09/2011
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 14/09/2011
CONCLUSO IL 14/09/2011
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 98 del 6 luglio 2011, convertito con modificazioni dalla legge 111 del 15 luglio 2011, all'articolo 17, comma 4, lettera e), modifica il comma 51 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 prorogando, al 31 dicembre 2012, il blocco delle azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e commissariate;
tale disposizione non tiene conto, del grave stato di indebitamento dei fornitori degli enti del Servizio sanitario nazionale presso le regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni;
il combinato disposto della norma non è risolutivo perché non consente agli enti del Servizio sanitario nazionale presso le regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari e commissariate l'utilizzo delle somme già pignorate presso le tesorerie, il cui svincolo permetterebbe il regolare pagamento dei crediti, vantati da tutti i fornitori, fonte delle somme pignorate nonché degli ulteriori crediti e l'espletamento delle funzioni istituzionali,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative, anche normative, al fine di:
ridurre il periodo di vigenza del blocco delle azioni esecutive;
garantire attraverso lo svincolo delle somme già pignorate presso le tesorerie degli enti del Servizio sanitario nazionale presso le regioni il regolare pagamento dei crediti, vantati da tutti i fornitori, fonte delle somme pignorate, nonché degli ulteriori crediti, così come previsto dal piano di ricognizione di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche per consentire l'espletamento delle funzioni istituzionali in situazioni di ripristinato equilibrio finanziario delle aziende, degli enti degli istituti pubblici dei servizi sanitari delle regioni.
9/4612/38.D'Anna, Moffa.