ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04612/190

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 518 del 14/09/2011
Firmatari
Primo firmatario: MONDELLO GABRIELLA
Gruppo: UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
Data firma: 14/09/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CICCANTI AMEDEO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO 14/09/2011


Stato iter:
14/09/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 14/09/2011
GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 14/09/2011
QUARTIANI ERMINIO ANGELO PARTITO DEMOCRATICO
OCCHIUTO ROBERTO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
GIACHETTI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 14/09/2011

PARERE GOVERNO IL 14/09/2011

DISCUSSIONE IL 14/09/2011

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 14/09/2011

CONCLUSO IL 14/09/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4612/190
presentato da
GABRIELLA MONDELLO
testo di
mercoledì 14 settembre 2011, seduta n.518

La Camera,
premesso che:
il comma 12 dell'articolo 1 della legge n. 243 del 23 agosto 2004 prevedeva, per il periodo 2004-2007, incentivi economici - cosiddetto «Bonus» - per coloro che decidevano di continuare l'attività lavorativa anche se in possesso dei requisiti assicurativi e anagrafici per il diritto alla pensione di anzianità;
il «Bonus» consisteva, quindi, in un aumento dello stipendio, corrispondente ai contributi dovuti mensilmente ai fini pensionistici all'ente previdenziale di appartenenza;
il comma 16 dell'articolo 1 del decreto proroga per il triennio 2012-2014 l'applicazione dell'istituto della risoluzione del rapporto di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, introdotto dall'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, con il quale si consente a queste ultime di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro con i dipendenti che abbiano compiuto l'anzianità massima contributiva di 40 anni;
la norma penalizza il lavoratore che si trova pertanto in una situazione di passiva accettazione della propria posizione lavorativa senza che possa decidere volontariamente l'uscita dal lavoro, fermo restando la sussistenza dei requisiti contributivi previsti dalla legge,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ripristinare la misura del bonus e di prevedere forme di permanenza volontaria per coloro abbiano conseguito l'anzianità massima contributiva di 40 anni previo consenso del datore di lavoro.
9/4612/190.Mondello, Ciccanti.