Legislatura: 16Seduta di annuncio: 518 del 14/09/2011
Primo firmatario: CAPITANIO SANTOLINI LUISA
Gruppo: UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
Data firma: 14/09/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 14/09/2011 GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) INTERVENTO PARLAMENTARE 14/09/2011 QUARTIANI ERMINIO ANGELO PARTITO DEMOCRATICO OCCHIUTO ROBERTO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO GIACHETTI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 14/09/2011
PARERE GOVERNO IL 14/09/2011
DISCUSSIONE IL 14/09/2011
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 14/09/2011
CONCLUSO IL 14/09/2011
La Camera,
premesso che:
le università che hanno superato il limite del 90 per cento del rapporto tra le spese fisse e la misura del FFO e che si trovano nell'impossibilità di procedere alle assunzioni programmate stanno evidenziando notevoli problemi didattici anche in ragione dell'incremento dei pensionamenti anticipati;
il divieto di assunzione, inoltre, espone gli atenei a ingenti pretese risarcitorie cui sicuramente hanno diritto gli idonei già chiamati dalle facoltà che però non hanno ancora preso servizio;
le aspettative di carriera di questi ultimi e il diritto alla assunzione nella fascia di docenza dove sono risultati vincitori, infatti, viene a tutt'oggi gravemente leso determinando pregiudizi di vario ordine e natura assolutamente irrimediabili;
molti di questi vincitori di concorso sono cosiddetti interni, la cui assunzione, in ragione dell'anzianità di servizio è, per così dire, a costo zero dal momento che agli stessi spesso deve essere erogato un assegno integrativo ad personam per mantenere, anche nella fascia di docenza superiore la stessa retribuzione;
le università in questione hanno sostenuto oneri economici anche ingenti per la costituzione delle relative commissioni e l'espletamento dei relativi concorsi e quindi la impossibilità di ricoprire i ruoli di docenza programmati, banditi ed espletati, si traduce in una perdita economica secca per i medesimi che, peraltro, non possono avvalersi di una prestazione di livello superiore anche in relazione ai requisiti di qualità richiesti dal Miur,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere per le università che hanno bandito nell'anno 2008 procedure di valutazione comparativa di prima e di seconda fascia, già espletate, la non applicazione del divieto di assunzioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, nella legge 9 gennaio 2009, n. 1, nei confronti dei vincitori dichiarati idonei che sono già in servizio presso il medesimo ateneo e la cui presa di servizio nella fascia di docenza superiore non comporta alcun aggravio di spesa.
9/4612/187.Capitanio Santolini.