ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04612/179

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 518 del 14/09/2011
Firmatari
Primo firmatario: SCANDEREBECH DEODATO
Gruppo: UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
Data firma: 14/09/2011


Stato iter:
14/09/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 14/09/2011
GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 14/09/2011
QUARTIANI ERMINIO ANGELO PARTITO DEMOCRATICO
OCCHIUTO ROBERTO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
GIACHETTI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 14/09/2011

PARERE GOVERNO IL 14/09/2011

DISCUSSIONE IL 14/09/2011

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 14/09/2011

CONCLUSO IL 14/09/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4612/179
presentato da
DEODATO SCANDEREBECH
testo di
mercoledì 14 settembre 2011, seduta n.518

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 12, ultimi tre periodi, prevede l'applicazione, a far data dalla conversione del decreto-legge n. 138 stesso, dell'Imposta provinciale di trascrizione (IPT) in misura esclusivamente proporzionale alle formalità di iscrizione e trascrizione sui veicoli nuovi ed usati presso il Pubblico registro automobilistico (PRA), con abolizione dell'imposta minima fissa per gli «atti soggetti ad IVA»;
tale disposizione realizza forti incrementi del citato tributo, aumentando i costi di immatricolazione e di trasferimento di proprietà dei veicoli stessi;
detti incrementi tariffari sarebbero, quanto meno in prima istanza, applicabili, ai sensi del comma 5 dell'articolo 17, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nonché ai sensi dell'articolo 19-bis introdotto in sede di conversione del decreto-legge n. 138 stesso, solamente alle province delle regioni a statuto ordinario, creando una incostituzionale grave disparità di trattamento a seconda della residenza o sede degli utenti, nonché la probabile migrazione di concessionari e commercianti di veicoli, società di noleggio e/o leasing automobilistico verso le province ubicate nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome e la praticamente certa apertura in queste ultime di sedi secondarie (fittizie) dei nominati soggetti, con, in aggiunta, rilevanti spostamenti di gettito della tassa automobilistica (regionale) verso dette «autonomie», naturalmente a detrimento delle regioni a statuto ordinario,

impegna il Governo:

in ossequio a quanto disposto al comma 7 del richiamato articolo 17 del decreto legislativo n. 68 del 2011, che postula la promozione del riordino dell'IPT attraverso il disegno di legge di stabilità o un disegno di legge ad essa collegato, ad attuare detta promozione con interventi ulteriormente migliorativi rispetto ai criteri base di riordino, nel tempo più breve possibile, per cercare di renderlo operativo già dal 2012, anche allo scopo di ovviare alle sperequazioni e problematiche sopra evidenziate;
ad assicurare l'omogenea e contemporanea attuazione del nuovo calcolo dell'IPT su tutto il territorio nazionale, ossia in tutte le province senza eccezioni né distinguo basati sulla tipologia o autonomia statutaria regionale o provinciale.
9/4612/179. Scanderebech.