ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04612/178

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 518 del 14/09/2011
Firmatari
Primo firmatario: PEZZOTTA SAVINO
Gruppo: UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
Data firma: 14/09/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BOSSA LUISA PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2011


Stato iter:
14/09/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 14/09/2011
GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 14/09/2011
QUARTIANI ERMINIO ANGELO PARTITO DEMOCRATICO
OCCHIUTO ROBERTO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
GIACHETTI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

ACCOLTO IL 14/09/2011

PARERE GOVERNO IL 14/09/2011

DISCUSSIONE IL 14/09/2011

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 14/09/2011

CONCLUSO IL 14/09/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4612/178
presentato da
SAVINO PEZZOTTA
testo di
mercoledì 14 settembre 2011, seduta n.518

La Camera,
premesso che:
nella sua attuale formulazione, l'articolo 11, al comma 1, limita la possibilità di accesso ai tirocini formativi unicamente ai neo-diplomati o neo-laureati entro un anno dal conseguimento del relativo titolo di studio, facendo eccezione solo per alcuni soggetti vulnerabili espressamente indicati nello stesso articolo;
ne resterebbe, dunque, di fatto esclusa, tra le altre categorie di soggetti, la quasi totalità dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale o umanitaria;
è opportuno sottolineare che il tirocinio formativo rappresenta uno strumento importante per l'inserimento lavorativo sia dei richiedenti asilo (i quali nei sei mesi successivi alla presentazione della domanda di asilo non possono svolgere attività lavorativa ma solo beneficiare di programmi di formazione, anche professionale, ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo n. 140 del 2005) sia dei titolari di protezione internazionale;
a tal proposito, i titolari di status di rifugiato o di protezione sussidiaria, sono equiparati ai cittadini italiani nel diritto al lavoro ed alla formazione professionale, ai sensi dell'articolo 25, comma 1 del decreto legislativo n. 251 del 2007;
è, inoltre, opportuno sottolineare che i tirocini svolti da richiedenti asilo e titolari di protezione sono solitamente realizzati nel contesto di particolari programmi di assistenza e sostegno all'integrazione, e sono quindi di norma seguiti da enti ed associazione qualificati che contribuiscono a garantirne un corretto svolgimento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di procedere con provvedimenti successivi a riformulazione complessiva della norma che, pur preservando l'obiettivo di contrastare gli abusi di questo strumento, non ne limiti l'accesso ai soli neolaureati/neodiplomati ad un anno dal conseguimento del titolo, salvaguardando, in ogni caso, per i richiedenti asilo e per i titolari di protezione internazionale, la possibilità di accedere allo strumento dei tirocini formativi e di orientamento.
9/4612/178. Pezzotta, Bossa.