ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04612/171

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 518 del 14/09/2011
Firmatari
Primo firmatario: RAISI ENZO
Gruppo: FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Data firma: 14/09/2011


Stato iter:
14/09/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
DICHIARAZIONE GOVERNO 14/09/2011
GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 14/09/2011
QUARTIANI ERMINIO ANGELO PARTITO DEMOCRATICO
OCCHIUTO ROBERTO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
GIACHETTI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO
 
PARERE GOVERNO 14/09/2011
Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 14/09/2011

NON ACCOLTO IL 14/09/2011

PARERE GOVERNO IL 14/09/2011

APPROVATO IL 14/09/2011

CONCLUSO IL 14/09/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4612/171
presentato da
ENZO RAISI
testo di
mercoledì 14 settembre 2011, seduta n.518

La Camera,
premesso che:
la correzione dei conti pubblici realizzata con il decreto-legge n. 138 del 2011, ha sollevato un acceso dibattito pubblico sulla necessità di eliminare alcuni dei privilegi fiscali riconosciuti alla Chiesa cattolica e, più in generale, alle confessioni religiose relativamente agli immobili di proprietà;
l'esenzione da qualunque tributo ordinario o straordinario riconosciuta ai fabbricati di proprietà della Santa Sede elencati negli articoli da 13 a 16 del Trattato del Laterano dell'11 febbraio 1929, è garantita dagli articoli 7 e 10 della Costituzione ed è modificabile solo attraverso una specifica revisione degli stessi patti lateranensi;
la ratio dell'esenzione prevista dall'articolo 7 numero 1 lettera d) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativa ai fabbricati destinati esclusivamente ai luoghi di culto e alle loro pertinenze - e cioè sostenere la libertà religiosa - è comunemente accettata e riconosciuta come meritevole da buona parte della società italiana, sebbene la determinazione di «pertinenza» sia piuttosto incerta, rientrando eventualmente nella stessa anche l'abitazione del ministro di culto ed alcuni fabbricati accessori;
è consolidata e diffusa la convinzione che l'esenzione prevista dall'articolo 7 numero 1 lettera i) del suddetto decreto legislativo per gli immobili - di proprietà di enti pubblici e privati diversi dalle società, inclusi gli enti ecclesiastici - destinati allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative, ricettive e sportive abbia un'applicazione troppo ampia, grazie alla quale si finisce per includere nel regime di esenzione attività eminentemente commerciali, determinando in questo modo un'alterazione della concorrenza nei settori interessati;
in virtù dell'articolo 39 del decreto-legge n. 223 del 2006, infatti, l'esenzione di cui sopra è riconosciuta alle attività che «non abbiano esclusivamente natura commerciale», di fatto estendendo l'agevolazione ben oltre le finalità per le quali essa è stata istituita;
il doveroso contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, che ha ad esempio portato l'Italia ad intervenire presso la Repubblica di San Marino perché gli istituti bancari ivi residenti adottassero misure e procedure di trasparenza, in linea con la normativa comunitaria, impone l'apertura di un tavolo di discussione con la Santa Sede, con particolare riferimento alla governance e alle procedure adottate dallo IOR,

impegna il Governo

ad intervenire per via legislativa o regolamentare per una interpretazione precisa del concetto di «pertinenza», al fine di restringere il campo di applicazione ai fabbricati direttamente connessi all'attività di culto;
a escludere dalle esenzioni fiscali sugli immobili le attività commerciali, anche se esercitate non in via esclusiva, facendo salve solo quelle accessorie fino ad un fatturato massimo di diecimila euro annui;
ad attivarsi in via diplomatica presso la Santa Sede per la piena adesione dello IOR alle norme in materia di evasione ed elusione fiscale, riciclaggio e frodi vigenti nell'Unione europea.
9/4612/171.Raisi.