ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04612/017

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 518 del 14/09/2011
Firmatari
Primo firmatario: VERSACE SANTO DOMENICO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 14/09/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FONTANA VINCENZO ANTONIO POPOLO DELLA LIBERTA' 14/09/2011
FOTI ANTONINO POPOLO DELLA LIBERTA' 14/09/2011
CAZZOLA GIULIANO POPOLO DELLA LIBERTA' 14/09/2011
VIGNALI RAFFAELLO POPOLO DELLA LIBERTA' 14/09/2011


Stato iter:
14/09/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 14/09/2011
GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 14/09/2011
QUARTIANI ERMINIO ANGELO PARTITO DEMOCRATICO
OCCHIUTO ROBERTO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
GIACHETTI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

ACCOLTO IL 14/09/2011

PARERE GOVERNO IL 14/09/2011

DISCUSSIONE IL 14/09/2011

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 14/09/2011

CONCLUSO IL 14/09/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4612/17
presentato da
SANTO DOMENICO VERSACE
testo di
mercoledì 14 settembre 2011, seduta n.518

La Camera,
premesso che:
è sempre più necessario e non più rinviabile un intervento organico capace di portare a compimento la riforma del sistema previdenziale già avviata dal Governo al fine di consentire la costruzione di un sistema solido e che tenga conto anche delle mutate condizioni del mercato del lavoro, nel quale si cambia professione e, quindi, ente previdenziale o categoria più volte nella vita lavorativa;
in considerazione di quanto sopra, il 27 luglio 2011 è stata approvata all'unanimità dall'Aula della Camera la mozione 1-00690, sottoscritta e condivisa dai rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari, che ha impegnato il Governo «ad assumere le opportune iniziative normative per consentire la possibilità di cumulare ai fini del diritto a un unico trattamento pensionistico i periodi assicurativi non coincidenti, di qualsiasi durata, posseduti presso le diverse gestioni attraverso la determinazione pro quota del trattamento stesso senza penalizzazioni, ferma restando la facoltà di attivare - in alternativa - la ricongiunzione onerosa, al fine di ottenere un trattamento di miglior favore, valutando anche le modalità con le quali rimuovere il limite dei tre anni per quanto riguarda la possibilità di totalizzazione; ad assumere le iniziative di competenza, ove possibile anche in sede di interpretazione autentica, per chiarire ab initio i casi di effettiva applicabilità di quanto previsto, in materia di ricongiunzione onerosa, nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»,

impegna il Governo

a dare rapida attuazione a quanto previsto nella mozione 1-00690 anche in considerazione della particolare congiuntura economica che sta attraversando il Paese.
9/4612/17.Versace, Vincenzo Antonio Fontana, Antonino Foti, Cazzola, Vignali.