ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04612/164

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 518 del 14/09/2011
Firmatari
Primo firmatario: QUARTIANI ERMINIO ANGELO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 14/09/2011


Stato iter:
14/09/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 14/09/2011
GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 14/09/2011
QUARTIANI ERMINIO ANGELO PARTITO DEMOCRATICO
OCCHIUTO ROBERTO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
GIACHETTI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

ACCOLTO IL 14/09/2011

PARERE GOVERNO IL 14/09/2011

DISCUSSIONE IL 14/09/2011

APPROVATO IL 14/09/2011

CONCLUSO IL 14/09/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4612/164
presentato da
ERMINIO ANGELO QUARTIANI
testo di
mercoledì 14 settembre 2011, seduta n.518

La Camera,
premesso che:
le novità introdotte dalla cosiddetta Robin Hood Tax penalizzano fortemente il settore elettrico ed energetico;
l'addizionale IRES è estesa alle imprese di trasmissione, di spacciamento e di distribuzione di energia elettrica, a quelle del trasporto e distribuzione del gas naturale, nonché alle imprese che producono energia elettrica tramite fonti rinnovabili (fotovoltaiche, biomasse e fotovoltaiche);
tale imposta ha effetto retroattivo a partire dal gennaio 2011, così compromettendo parte di utili già destinati agli investimenti o ai dividendi da riconoscere a soci e risparmiatori, oltre che allo Stato ove risultasse in quota azionista delle imprese interessate;
il divieto di traslazione dell'imposta sui clienti finali, impedisce di fatto alla autorità di regolazione di determinare le tariffe in modo tale da riconoscere alle imprese le imposte pagate allo Stato (come da sempre previsto dalla regolazione), assicurando loro così una remunerazione corretta, l'equilibrio economico finanziario e la capacità di effettuare gli investimenti pianificati;
il provvedimento per altro ha già ricevuto circostanziate critiche da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e della Corte dei conti;
l'aumento dell'IRES ridurrebbe le risorse destinate ad accrescere la capacità di operare in sicurezza nel medio periodo da parte del sistema elettrico;
il rischio di una conseguente minore propensione all'investimento nelle fonti rinnovabili potrebbe derivare dalla riduzione dei margini che l'aumento del prelievo fiscale previsto dalla norma indurrebbe;
non è stata resa disponibile dal Governo una accurata valutazione dell'impatto sul Pil della riduzione degli investimenti nel settore energetico derivante dalla richiamata norma nei prossimi anni, (probabilmente all'ordine di 3-4 miliardi di euro), con ciò mettendo a rischio la disponibilità di risorse per effettuare investimenti in un settore che rappresenta uno dei pochi volani per lo sviluppo e la competitività del Paese;
la norma richiamata potrebbe comportare una significativa riduzione dell'indispensabile sviluppo delle infrastrutture energetiche del Paese, condizione irrinunciabile per contenere e ridurre i costi dell'energia e rendere competitivo il sistema energetico italiano;
per quanto sopra esposto sarebbe probabilmente più vantaggioso per lo Stato, e gli utenti (famiglie e imprese) soprassedere all'applicazione delle norme in questione;
si potrebbero in subordine considerare alcune opzioni alternative tra le quali quella dell'eliminazione dell'aliquota IRES del 10,5 per cento per le imprese regolate che dimostrano di aumentare i propri investimenti nel Paese nel prossimo triennio, ovvero della eliminazione del divieto di traslazione dei maggiori oneri sui consumatori, per consentire alle autorità di regolamentazione di garantire una adeguata remunerazione delle attività regolate e per evitare elusioni massicce del divieto medesimo che ricadrebbero comunque sui prezzi dell'energia pagati dalle famiglie e dalle piccole e medie imprese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre in un prossimo provvedimento una norma che contenga disposizioni attraverso le quali non si applichino nei confronti dei soggetti che, negli anni 2012, 2013 e 2014 effettuano investimenti superiori del 10 per cento alla media degli investimenti realizzati nel biennio 2009 e 2010 le misure previste all'articolo 7, commi da 1 a 4, del provvedimento in esame.
9/4612/164.Quartiani.