ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04612/159

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 518 del 14/09/2011
Firmatari
Primo firmatario: GIDONI FRANCO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 14/09/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
REGUZZONI MARCO GIOVANNI LEGA NORD PADANIA 14/09/2011
BITONCI MASSIMO LEGA NORD PADANIA 14/09/2011
CHIAPPORI GIACOMO LEGA NORD PADANIA 14/09/2011
MOLTENI LAURA LEGA NORD PADANIA 14/09/2011


Stato iter:
14/09/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 14/09/2011
GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 14/09/2011
QUARTIANI ERMINIO ANGELO PARTITO DEMOCRATICO
OCCHIUTO ROBERTO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
GIACHETTI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

ACCOLTO IL 14/09/2011

PARERE GOVERNO IL 14/09/2011

DISCUSSIONE IL 14/09/2011

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 14/09/2011

CONCLUSO IL 14/09/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4612/159
presentato da
FRANCO GIDONI
testo di
mercoledì 14 settembre 2011, seduta n.518

La Camera,
premesso che:
numerose imprese italiane, a causa della grave situazione di instabilità e della crisi politico-istituzionale che ha colpito diversi paesi del Nord-Africa e, in particolare, l'Egitto, la Libia e la Tunisia, hanno evidenti difficoltà nella riscossione dei crediti maturati con riferimento a forniture di beni e servizi effettuate in tali paesi, anche in ragione del fatto che tali crediti, già iscritti, in adempimento agli obblighi civilistici e fiscali, a bilancio, risultano attualmente inesigibili;
la difficoltà di riscossione dei crediti medesimi, aggravata anche dalla contingente situazione economico-finanziaria, determina una condizione di grave difficoltà per le imprese interessate, specie se di piccole e medie dimensioni, anche alla luce del rischio per le stesse di subire un duplice danno consistente, per un verso, nella mancata acquisizione dei crediti maturati e, per altro verso, nella perdita di liquidità che si determinerebbe in conseguenza dell'adempimento degli obblighi tributari;
il legislatore ha disciplinato fattispecie quali quella in oggetto con le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, consentendo con tale norma la rimessione dei termini per gli adempimenti fiscali in presenza di situazioni che impediscano, a causa di forza maggiore, il tempestivo adempimento di obblighi tributari in ragione del fatto che, l'impossibilità di adempiere agli obblighi tributari non sarebbe sotto alcun profilo ascrivibile a responsabilità delle imprese in questione ma anzi alla mancata corresponsione dei debiti contratti, per lo più da amministrazioni pubbliche, in relazione all'instabilità dei paesi interessati;
nell'aprile del 2011 la III Commissione (Affari esteri e comunitari) ha approvato una risoluzione, che riguarda i problemi delle imprese che operavano nei Paesi del Mediterraneo in crisi, successivamente l'onorevole Gidoni ha presentato una proposta di legge in favore delle imprese o società italiane coinvolte nella crisi socio-politica sviluppatasi in Libia, Tunisia ed Egitto e che sullo stesso tema il Governo, nella data del 2 agosto 2011, ha accolto l'ordine del giorno n. 9/04551/001 con cui si chiedeva all'esecutivo di avvalersi della facoltà prevista dal citato articolo 9 della legge n. 212 del 2000, stabilendo inoltre una posticipazione delle prossime scadenze ad una data successiva e comunque entro l'anno in corso così da evitare che le imprese interessate subiscano, dalla perdita di liquidità che ne deriverebbe, danni gravi e irreversibili anche per la continuità della loro attività,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di concedere indennizzi, per la quota non riconosciuta da coperture assicurative, a favore delle imprese italiane, sia persone fisiche sia persone giuridiche, che dimostrino, mediante idonea documentazione, di essere state operanti in Libia alla data del 17 febbraio 2011 e di aver interrotto successivamente a tale data le proprie attività con abbandono dei siti produttivi e degli impianti e rientro in Italia del personale dipendente, nonché a favore delle imprese operanti in Italia in qualità di loro subappaltatori, con esclusione delle società quotate in mercati regolamentati, a copertura:
a) dei danni subiti a cantieri, attrezzature, macchinari e stabilimenti situati in Libia, di proprietà dei medesimi soggetti, per effetto degli eventi bellici successivi al 17 febbraio 2011;
b) dei crediti maturati e non riscossi, per effetto dei medesimi eventi, nei confronti di soggetti pubblici libici, relativi a contratti stipulati o ad attività avviate in data anteriore al 17 febbraio 2011;
c) delle perdite dovute alla mancata esecuzione, alla risoluzione o rescissione, per effetto dei medesimi eventi, di contratti stipulati in data anteriore al 17 febbraio 2011;
d) delle spese di funzionamento, ivi comprese le spese per il personale dipendente, sostenute nel periodo successivo al 17 febbraio 2011 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per assicurare la continuità e la ripresa delle attività di cui al comma 1.
9/4612/159.Gidoni, Reguzzoni, Bitonci, Chiappori, Laura Molteni.