Legislatura: 16Seduta di annuncio: 518 del 14/09/2011
Primo firmatario: CROSIO JONNY
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 14/09/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma REGUZZONI MARCO GIOVANNI LEGA NORD PADANIA 14/09/2011 CAPARINI DAVIDE LEGA NORD PADANIA 14/09/2011 RAINIERI FABIO LEGA NORD PADANIA 14/09/2011 CONSIGLIO NUNZIANTE LEGA NORD PADANIA 14/09/2011 MOLTENI LAURA LEGA NORD PADANIA 14/09/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 14/09/2011 GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) INTERVENTO PARLAMENTARE 14/09/2011 QUARTIANI ERMINIO ANGELO PARTITO DEMOCRATICO OCCHIUTO ROBERTO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO GIACHETTI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 14/09/2011
PARERE GOVERNO IL 14/09/2011
DISCUSSIONE IL 14/09/2011
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 14/09/2011
CONCLUSO IL 14/09/2011
La Camera,
premesso che:
il pagamento del canone di abbonamento, istituito con il regio decreto n. 246 del 1938 quando ancora non esisteva la TV, è dovuto per la semplice detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle diffusioni televisive, indipendentemente dai programmi ricevuti, a seguito di una sentenza della Corte costituzionale del 2002 che ha riconosciuto la sua natura sostanziale d'imposta per cui la legittimità dell'imposizione è fondata sul presupposto della capacità contributiva e non sulla possibilità dell'utente di usufruire del servizio pubblico radiotelevisivo al cui finanziamento il canone è destinato;
si tratta di una imposta antiquata e iniqua, che non ha alcun motivo di esistere anche in virtù del maggiore pluralismo indotto dall'ingresso sul mercato di nuovi editori e dall'apporto delle nuove tecnologie (DTT, DDT, DVbh, TV satellitare, ADSL, WI-FI, cavo e analogico);
il canone è un'imposta ingiusta, territorialmente e socialmente. Territorialmente, in quanto mentre nel Nord del Paese il mancato pagamento si attesta al 5 per cento, nel meridione oscilla tra il 30 e il 50 per cento. E un'imposta socialmente iniqua in quanto colpisce tutte le fasce di reddito, comprese le più deboli nonostante che il comma 132, articolo 1, della legge finanziaria 2008 come modificato dal decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248 preveda, a decorrere dall'anno 2008, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi, l'abolizione del pagamento del canone RAI esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di abolire il canone di abbonamento alla televisione nonché la relativa tassa di concessione governativa definendo una forma alternativa di finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo secondo criteri di equità, efficacia ed appropriatezza.
9/4612/156.Crosio, Reguzzoni, Caparini, Rainieri, Consiglio, Laura Molteni.