ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04612/154

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 518 del 14/09/2011
Firmatari
Primo firmatario: CAPARINI DAVIDE
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 14/09/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CROSIO JONNY LEGA NORD PADANIA 14/09/2011
CONSIGLIO NUNZIANTE LEGA NORD PADANIA 14/09/2011
MOLTENI LAURA LEGA NORD PADANIA 14/09/2011


Stato iter:
14/09/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 14/09/2011
GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 14/09/2011
QUARTIANI ERMINIO ANGELO PARTITO DEMOCRATICO
OCCHIUTO ROBERTO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
GIACHETTI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 14/09/2011

PARERE GOVERNO IL 14/09/2011

DISCUSSIONE IL 14/09/2011

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 14/09/2011

CONCLUSO IL 14/09/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4612/154
presentato da
DAVIDE CAPARINI
testo di
mercoledì 14 settembre 2011, seduta n.518

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 25, reca modifiche alla disciplina per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica in larga banda con l'utilizzo della banda 790-862 MHz ed in particolare, al comma 1, lettera d) affronta il tema di contenzioso giurisdizionale derivante dalla gara per la banda larga e della tempistica di acquisizione dei proventi (stimati in 2.400 milioni di euro) demandando alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza funzionale del TAR del Lazio i giudizi sulla gara e sulle procedure;
nel suddetto comma viene inoltre escluso che l'annullamento di atti e provvedimenti adottati nell'ambito delle procedure di liberazione delle frequenze possa comportare la reintegrazione in forma specifica, andando contro ogni basilare norma del diritto che prevede che all'annullamento di un atto corrisponda il ripristino della situazione preesistente;
inoltre, viene disposto che l'eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avvenga solo per equivalente e questo, nei fatti, priverebbe le emittenti televisive locali dalla possibilità di accedere ad altre frequenze eventualmente disponibili come indennizzo, privando così l'intero Paese del ruolo fondamentale che le emittenti televisive locali svolgono per la garanzia del pluralismo informativo, sociale e culturale;
viene anche previsto che la tutela cautelare sia limitata al pagamento di una provvisionale, senza specificare alcun criterio direttivo, per cui anche un'emittente che prima del procedimento di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze avesse un largo bacino di utenza e offrisse quindi un servizio pubblico gratuito al territorio, potrebbe avere diritto ad una provvisionale minima, che ne decreterebbe l'inevitabile fine dell'attività,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di definire un congruo compenso per la cessione delle risorse frequenziali.
9/4612/154.Caparini, Crosio, Consiglio, Laura Molteni.