ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04612/136

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 518 del 14/09/2011
Firmatari
Primo firmatario: META MICHELE POMPEO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 14/09/2011
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LOVELLI MARIO PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2011
BOCCUZZI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2011


Stato iter:
14/09/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 14/09/2011
Resoconto META MICHELE POMPEO PARTITO DEMOCRATICO
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 14/09/2011
QUARTIANI ERMINIO ANGELO PARTITO DEMOCRATICO
OCCHIUTO ROBERTO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
GIACHETTI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 14/09/2011
GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
PARERE GOVERNO 14/09/2011
Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 14/09/2011

DISCUSSIONE IL 14/09/2011

PARERE RIMESSO ALL'ASSEMBLEA IL 14/09/2011

PARERE GOVERNO IL 14/09/2011

APPROVATO IL 14/09/2011

CONCLUSO IL 14/09/2011

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/4612/136
presentato da
MICHELE POMPEO META
testo di
mercoledì 14 settembre 2011, seduta n.518

La Camera,
premesso che:
le spese di trasporto pubblico locale sono prestazioni sociali «essenziali» a norma dell'articolo 117; secondo comma, lettera m) della Costituzione: nel rispetto della Costituzione occorre pertanto garantire la maggiore possibile copertura finanziaria della spesa, anche mediante un'integrazione straordinaria delle risorse finanziarie destinate a tale servizio;
all'articolo 1, comma 13, sono stabilite le modalità di ripartizione, a partire dal 2012, del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale - anche ferroviario (di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 98 del 2011) che destina 400 milioni di euro all'anno alle regioni a statuto ordinario;
dall'anno 2012 tale fondo sarà ripartito, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sulla base di criteri premiali individuati da un'apposita struttura paritetica che dovrà svolgere compiti di monitoraggio sulle spese e sull'organizzazione del trasporto pubblico locale; il 50 per cento delle risorse del Fondo è attribuito, in particolare, a favore degli enti collocati nella classe degli enti più virtuosi; tra i criteri di premialità è, in particolare, previsto che l'attribuzione della gestione dei servizi di trasporto avvenga con procedura ad evidenza pubblica;
l'articolo 14 del citato decreto legislativo 98 del 2011 che stanzia le risorse del Fondo prevede espressamente che le spese di trasporto pubblico raggiungano i livelli essenziali delle prestazioni sociali «garantite» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione;
il Fondo di cui la manovra detta i criteri di ripartizione è del tutto insufficiente a compensare il taglio operato con il decreto-legge 78 del 2010 e la finanziaria 2011 ma è anche di molto inferiore al fabbisogno del trasporto pubblico locale registrato negli ultimi anni;
considerato che:
i contratti stipulati con le aziende di trasporto, che sono contratti pluriennali, impegnano, in media, risorse per 1,9 miliardi di euro, essenziali per lo svolgimento del servizio secondo gli standard attuali, senza considerare i fondi necessari allo sviluppo del trasporto per far fronte alle esigenze emergenti dei cittadini e delle imprese;
nella manovra, per l'anno 2012, figurano solo 400 milioni per finanziare il trasporto pubblico locale; mancano dunque 1,5 miliardi di risorse necessarie al trasporto su ferro e su gomma;
i trasferimenti per il trasporto su ferro e su gomma in molte regioni subiscono un taglio compreso tra il 70 e l'80 per cento delle risorse prima disponibili; i fondi per la viabilità provinciale sono, di fatto, «azzerati» dalla manovra;
le regioni segnalano che senza tali fondi, dal 2012, e per gli anni successivi, non sarà possibile far circolare autobus e treni locali;
sottolineato che:
la stabilizzazione finanziaria richiede misure urgenti per il risanamento dei conti pubblici che incidano in modo permanente sugli sprechi e sulla spesa improduttiva e misure del pari urgenti e necessarie a sostegno dello sviluppo: i tagli non possono colpire diritti fondamentali dei cittadini, come il diritto alla mobilità e funzioni essenziali per la produttività e l'efficienza del sistema economico e produttivo, come il trasporto;
la manovra sul trasporto pubblico locale si ripercuote, in particolare, sulle fasce sociali più deboli e accresce il divario territoriale, sottraendo risorse essenziali in particolare alle regioni del Mezzogiorno e alle politiche di coesione,

impegna il Governo

a garantire al trasporto pubblico locale risorse sufficienti alla fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il territorio nazionale;
a prevedere che i trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese delle funzioni essenziali attribuite alle regioni e, in particolare, del trasporto pubblico locale, comprendano anche gli stanziamenti di spesa necessari a coprire i costi del personale e di funzionamento;
a sostituire tali trasferimenti solo dopo aver assicurato, a regime, adeguate e congrue fonti autonome di finanziamento sufficienti alla copertura delle spese di parte corrente e in conto capitale del servizio di trasporto pubblico, e in grado di assicurare al complesso delle regioni un ammontare di risorse tali da compensare i trasferimenti soppressi e da garantire fondi addizionali per lo sviluppo del servizio e per colmare il divario territoriale nei livelli essenziali di servizi;
a dare attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 della legge 42 sul federalismo fiscale affinché nella fase transitoria si provveda al recupero del deficit infrastrutturale per i servizi essenziali, e in particolare di quello relativo al trasporto pubblico locale e ai collegamenti con le isole, disponendo risorse adeguate e interventi finalizzati agli obiettivi di sviluppo, coesione e solidarietà sociale, tenendo conto «anche» della virtuosità degli enti nell'adeguamento al processo di convergenza ai costi o al fabbisogno standard, nel pieno rispetto dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.
9/4612/136.Meta, Lovelli, Boccuzzi.