Legislatura: 16Seduta di annuncio: 518 del 14/09/2011
Primo firmatario: PIZZOLANTE SERGIO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 14/09/2011
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 14/09/2011 GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) INTERVENTO PARLAMENTARE 14/09/2011 QUARTIANI ERMINIO ANGELO PARTITO DEMOCRATICO OCCHIUTO ROBERTO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO GIACHETTI ROBERTO PARTITO DEMOCRATICO
ACCOLTO IL 14/09/2011
PARERE GOVERNO IL 14/09/2011
DISCUSSIONE IL 14/09/2011
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 14/09/2011
CONCLUSO IL 14/09/2011
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del decreto-legge in esame prevede disposizioni in materia di entrate;
il comma 3 del citato articolo 2 stabilisce che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, possa, tra l'altro, variare la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita;
un qualsiasi intervento operato sulla base di quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 2, in quanto incidente su concessioni conseguite a seguito della partecipazione a procedura concorsuale, non può evidentemente modificare le condizioni del relativo bando ed in particolare le condizioni afferenti al quadro finanziario della concessione medesima;
ove si volesse incidere sulle condizioni relative al quadro finanziario relativamente agli affidamenti conseguiti a seguito di procedure di gara già bandita ed espletata, è necessario, onde tutelare l'attività economica, prevedere apposite misure compensative, tra le quali il corrispondente adeguamento della durata della concessione medesima al fine di ammortizzare gli effetti negativi di carattere economico derivanti dalla eventuale variazione operata ai sensi dell'articolo 2 comma 3 del decreto-legge in esame,
impegna il Governo
ad adottare ogni più adeguato intervento applicativo volto ad assicurare la coerenza nella fase di attuazione con quella che è l'effettiva volontà della disposizione normativa in esame, in maniera da eliminare ogni eventuale possibile dubbio interpretativo circa il fatto che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato non può procedere, ai sensi dell'articolo 2 comma 3, a variare la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita relativamente agli affidamenti conseguiti a seguito di procedure di gara già bandita ed espletata e, qualora l'amministrazione intenda variare anche le condizioni del quadro finanziario relative alle predette concessioni, la stessa amministrazione dovrà prevedere, in ogni caso, concrete misure compensative che consentano di non alterare il quadro finanziario della relativa concessione stabilendo, in particolare, un corrispondente adeguamento della durata temporale della stessa concessione che permetta di ammortizzare i conseguenti effetti negativi sotto il profilo economico.
9/4612/131.Pizzolante.